{"id":234,"date":"2021-04-15T11:55:15","date_gmt":"2021-04-15T09:55:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.consigliodistrettuale.it\/ancona\/?page_id=234"},"modified":"2021-04-15T11:55:15","modified_gmt":"2021-04-15T09:55:15","slug":"regolamento-richiamo-verbale","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.consigliodistrettuale.it\/ancona\/?page_id=234","title":{"rendered":"Regolamento Richiamo Verbale"},"content":{"rendered":"<p><strong><u>\u00a0<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong><u>CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI ANCONA<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong><u>Corso Mazzini, 95 &#8211; 60121 Ancona<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong><u>tel. 0712073402 &#8211; fax 071206717<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong><u>e-mail ancona@consigliodistrettuale.it<\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong><u>PEC <a href=\"mailto:cddmarche@pec-ordineavvocatiancona.it\">cddmarche@pec-ordineavvocatiancona.it<\/a><\/u><\/strong><\/p>\n<p><strong><u>\u00a0<\/u><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Prot. n. 3977\/18<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>REGOLAMENTO PER L\u2019APPLICAZIONE DEL RICHIAMO VERBALE<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>IL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI ANCONA<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Visto il regolamento interno relativo all\u2019applicazione del richiamo verbale, deliberato dal CDD in data 9 giungo 2016 e modificato in data 12.05.2017 a seguito delle modifiche regolamentari intervenute mediante riformulazione dell\u2019art. 14 del regolamento n. 2\/2014 CNF;<\/p>\n<p>-considerato che l\u2019art. 14 citato, comma 2 bis, consente ora al Presidente del CDD di richiedere al Plenum l\u2019applicazione del richiamo verbale \u201cai sensi dell\u2019art. 28 del presente regolamento\u201d;<\/p>\n<p>&#8211; che l\u2019art. 28 del regolamento disciplina l\u2019ipotesi del richiamo verbale applicato all\u2019esito della fase decisoria e con provvedimento che \u201cdefinisce il giudizio\u201d, che, per tale ragione, \u00e8 da ritenersi impugnabile davanti al CNF ai sensi dell\u2019art. 33 regolamento, salva diversa determinazione dello stesso CNF in sede di decisione del ricorso;<\/p>\n<p>&#8211; che il riferimento all\u2019art. 28 contenuto nell\u2019art. 14 comma 2 bis e, peraltro, il riferimento introdotto nello stesso art. 28 alle ipotesi di cui all\u2019art. 14, potrebbero far ritenere che il richiamo verbale applicato dal Plenum su richiesta del Presidente del CDD sia un provvedimento decisorio definitivo impugnabile davanti al CNF al pari di quello assunto in sede dibattimentale;<\/p>\n<p>-che, tuttavia, tale interpretazione non pu\u00f2 essere accolta in quanto non pu\u00f2 esservi equipollenza tra i due provvedimenti, il primo adottato in via preliminare e sulla base del solo esposto e delle deduzioni difensive, senza garanzia del contraddittorio e il secondo, invece, all\u2019esito dell\u2019istruttoria e del contraddittorio dibattimentale;<\/p>\n<p>&#8211; che, pertanto, deve ritenersi che i riferimenti contenuti nel regolamento siano finalizzati a consentire, in via preliminare, l\u2019adozione di un provvedimento che il regolamento disciplinava, in origine, solo in sede decisionale;<\/p>\n<p>&#8211; che, tale assunto trova conferma nella disposizione di cui all\u2019art. 4 bis dell\u2019art. 14 del regolamento (introdotta con la precedente riforma del giugno 2016), che prevede l\u2019applicazione del richiamo verbale ad opera della sezione giudicante, anche prima dell\u2019istruttoria, ma con provvedimento soggetto ad opposizione da parte dell\u2019interessato;<\/p>\n<p>-che, per altro, la citata disposizione del comma 4bis dell\u2019art. 14 del regolamento, deve essere interpretata nel senso che la proposta del Consigliere Istruttore, prevista della norma, \u00e8 necessaria solo qualora la sezione sia chiamata a decidere sul richiamo verbale prima della comunicazione all\u2019interessato dell\u2019avvio della fase istruttoria ai sensi dell\u2019art. 15 del regolamento;<\/p>\n<p>-che, comunque, rimane pur sempre possibile, per la sezione, procedere all\u2019applicazione del richiamo verbale anche all\u2019esito dell\u2019istruttoria e in sede di decisione sulle richieste, seppur difformi, del C.I. di archiviazione, incolpazione o di rinvio a giudizio, come avvenuto in passato sulla base del precedente regolamento interno, che ha consentito in svariati casi di non procedere alla fase dibattimentale per fatti\u00a0 lievi e scusabili destinati a concludersi senza l\u2019adozione della sanzione disciplinare;<\/p>\n<p>-che, nella pratica, si sono verificati casi in cui dalla opposizione a richiami verbali disposti dal plenum ai sensi del nuovo art. 14 Reg. CNF n. 2\/14, a seguito di esposizione di fatti o argomenti nuovi o comunque precedentemente non trattati, \u00e8 emersa l\u2019infondatezza della notizia disciplinare, tale da rendere palesemente superflua l\u2019apertura dell\u2019istruttoria ai sensi degli artt. 15 e ss. Reg. CNF n. 2\/14 nonch\u00e8 da ripristinare in tutta la sua ampiezza il potere presidenziale, inclusivo della facolt\u00e0 di proporre l\u2019archiviazione, e costituire altres\u00ec esercizio dell\u2019autotutela; *<\/p>\n<p>-che anche il richiamo verbale applicato dal Plenum deve essere dichiarato opponibile al pari di quello applicato dalla sezione dopo la sua costituzione e dopo l\u2019instaurazione della fase istruttoria;<\/p>\n<p>-che, per maggiore garanzia dell\u2019interessato e per evitare profili di incompatibilit\u00e0, appare opportuno che, in caso di opposizione del richiamo verbale adottato dalla sezione nominata, questa sia sostituita da altra sezione, che riprender\u00e0 il procedimento dalla fase in cui \u00e8 stato precedentemente interrotto, ferma restando la non sussistenza di alcun profilo, in tal caso, di divieto di reformatio in peius, come gi\u00e0 avvenuto in passato;<\/p>\n<p>Ci\u00f2 premesso, il CDD di Ancona, nella seduta plenaria del 26.03.2018<\/p>\n<p><strong>ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO AI SENSI DELL\u2019ART. 2, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO N. 2\/2014 CNF<\/strong><\/p>\n<p>a- Qualora Il richiamo verbale sia applicato dal Plenum su richiesta del presidente\u00a0 del CDD ai sensi dell\u2019art. 14, comma 2 bis , del regolamento n. 2\/2014 CNF, il Presidente del CDD proceder\u00e0 a formalizzare il richiamo verbale nelle forme previste dall\u2019art. 14 comma 4bis,\u00a0 dando avviso nell&#8217;atto che il richiamo verbale non costituisce sanzione disciplinare, che nei confronti dello stesso pu\u00f2 essere proposta opposizione entro trenta giorni e che in tal caso si proceder\u00e0 con la nomina della\u00a0 sezione giudicante con le modalit\u00e0 previste dall\u2019art. 2 del regolamento generale, la\u00a0 quale proceder\u00e0 alle ulteriori fasi procedimentali senza divieto di <em>reformatio in peius rispetto alla decisione opposta; <\/em>qualora nell\u2019atto di opposizione siano esposti elementi nuovi o precedentemente non valutati, tali da far apparire infondata la notizia di illecito disciplinare, il Presidente del CDD potr\u00e0 proporre al plenum la richiesta di archiviazione della segnalazione per manifesta infondatezza. *<\/p>\n<p>b- Qualora il richiamo verbale sia applicato dalla sezione ai sensi dell\u2019art. 14 comma 4 bis del regolamento generale, come integrato dal presente regolamento interno, sia in via preliminare su richiesta del Consigliere Istruttore, sia in fase istruttoria\u00a0 in sede di decisione sulle richieste dello stesso Consigliere Istruttore formulate ai sensi degli artt. 16 e 18 del regolamento generale, il Presidente del CDD proceder\u00e0 a formalizzare il richiamo verbale dando avviso nell&#8217;atto che lo stesso non costituisce sanzione disciplinare, che nei confronti dello stesso pu\u00f2 essere proposta opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione e che in tal caso il procedimento riprender\u00e0 dalla fase in cui era pervenuto, davanti ad altra sezione e senza divieto di reformatio in peius;<\/p>\n<p>c- La sezione competente a decidere sar\u00e0 quella successiva a quella originariamente costituita secondo i criteri fissati dall\u2019art. 2 del Regolamento generale;<\/p>\n<p>e- Rimane fermo che il richiamo verbale applicato all&#8217;esito del giudizio ai sensi dell&#8217;art. 28 del regolamento, avente natura di atto che definisce il giudizio, \u00e8 notificato con\u00a0 le modalit\u00e0 di cui all&#8217;art. 33 del regolamento, senza necessit\u00e0 di ulteriore comunicazione da parte del Presidente del CDD.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Si comunichi al CNF<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ancona, l\u00ec 26 marzo 2018<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Il Presidente<\/p>\n<p>Avv. Gianni Marasca<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Aggiunte in data 26.03.2018<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI ANCONA Corso Mazzini, 95 &#8211; 60121 Ancona tel. 0712073402 &#8211; fax 071206717 e-mail ancona@consigliodistrettuale.it PEC cddmarche@pec-ordineavvocatiancona.it \u00a0 &nbsp; Prot. n. 3977\/18 &nbsp; REGOLAMENTO PER L\u2019APPLICAZIONE DEL RICHIAMO VERBALE &nbsp; IL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI ANCONA &nbsp; Visto il regolamento interno relativo all\u2019applicazione del richiamo verbale, deliberato dal CDD [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-234","page","type-page","status-publish","hentry"],"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.consigliodistrettuale.it\/ancona\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/234","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.consigliodistrettuale.it\/ancona\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.consigliodistrettuale.it\/ancona\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.consigliodistrettuale.it\/ancona\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.consigliodistrettuale.it\/ancona\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=234"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.consigliodistrettuale.it\/ancona\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/234\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":238,"href":"https:\/\/www.consigliodistrettuale.it\/ancona\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/234\/revisions\/238"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.consigliodistrettuale.it\/ancona\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=234"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}