{"id":117,"date":"2019-09-11T10:22:33","date_gmt":"2019-09-11T08:22:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.consigliodistrettuale.it\/ancona\/?page_id=117"},"modified":"2019-11-10T17:36:50","modified_gmt":"2019-11-10T16:36:50","slug":"reg-cnf-21-02-2014-n-2-reg-disciplinare","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.consigliodistrettuale.it\/ancona\/?page_id=117","title":{"rendered":"Reg. CNF 21\/02\/2014 n. 2- Reg. Disciplinare"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Consigliera\nSegretaria&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Avv. Rosa Capria &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Roma, 19 aprile 2019<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>N. 2-C-2019 <\/strong><em>Ill.mi Signori Avvocati<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; <strong>PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL\u2019 ORDINE DEGLI AVVOCATI <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>&#8211; PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>&#8211; PRESIDENTI DEI CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L O R O S E D I <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>OGGETTO:<\/strong><strong>REGOLAMENTO CNF n. 2\/2014 SUL PROCEDIMENTO\nDISCIPLINARE <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>&#8211; MODIFICA ART. 32, comma 1, \u201cSospensione cautelare\u201d <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Ill.mi Signori Presidenti, <\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">con\nriferimento al Regolamento in oggetto, informo che il Consiglio Nazionale\nForense, nella seduta amministrativa dell\u201911 aprile scorso, ritenutane\nl\u2019urgenza, anche alla luce delle plurime richieste, ha deliberato di modificare\nil primo comma dell\u2019art. 32 del Regolamento n. 2\/2014 in oggetto, inserendo le\nparole \u201c<strong><em>da parte di un componente della sezione appositamente delegato\ndal Presidente della medesima<\/em><\/strong>\u201d dopo le parole \u201c<em>previa audizione\ndell\u2019iscritto<\/em>\u201d. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Onde\nla formulazione definitiva del comma 1, capoverso dell\u2019art. 32 del Regolamento\nCNF n. 2\/2014, diviene la seguente: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201c1.\nLa sezione competente per il procedimento pu\u00f2 deliberare la sospensione\ncautelare dall\u2019esercizio della professione o dal tirocinio, previa audizione\ndell\u2019iscritto da parte di un componente della sezione appositamente delegato\ndal Presidente della medesima, quando l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria abbia disposto: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a)\nuna misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non\nimpugnata o confermata in sede di riesame o di appello; 2 b) la pena accessoria\ndella sospensione dall\u2019esercizio di una professione o di un\u2019arte ai sensi\ndell\u2019art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado\nsia stata disposta la sospensione condizionale della pena; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">c)\nuna misura di sicurezza detentiva; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">d)\nla condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377,\n378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell\u2019ambito dell\u2019esercizio\ndella professione o del tirocinio, ovvero dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter\ndel medesimo codice; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">e)\nla condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2.\nLa sospensione cautelare pu\u00f2 essere irrogata per un periodo non superiore ad un\nanno ed \u00e8 esecutiva dalla data della notifica all\u2019interessato del provvedimento\nche la infligge. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3.\nLa sospensione cautelare perde efficacia nei seguenti casi: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a)\nqualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, la sezione competente\ndel Consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento\nsanzionatorio; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">b)\nqualora la sezione competente del Consiglio distrettuale di disciplina deliberi\nnon esservi luogo a provvedimento disciplinare; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">c)\nqualora la sezione competente del Consiglio distrettuale di disciplina disponga\nl\u2019irrogazione delle sanzioni dell\u2019avvertimento o della censura. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4.\nLa sospensione cautelare pu\u00f2 essere revocata o modificata nella sua durata\nanche d\u2019ufficio in ogni momento dalla sezione che l\u2019ha disposta qualora, anche\nper circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.\nSull\u2019istanza di revoca o di modifica presentata dall\u2019interessato \u00e8 competente a\npronunciarsi altra sezione, diversa da quella che ebbe a disporre il\nprovvedimento cautelare, designata dal Presidente del Consiglio distrettuale di\ndisciplina. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5.\nIl Consiglio distrettuale di disciplina d\u00e0 immediata notizia dell\u2019adozione\ndella sospensione cautelare o della sua revoca o della sua modifica al\nConsiglio dell\u2019Ordine presso il quale \u00e8 iscritto l\u2019avvocato o il praticante\naffinch\u00e9 vi sia data esecuzione. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6.\nContro la sospensione cautelare l\u2019interessato pu\u00f2 proporre ricorso al Consiglio\nnazionale forense nel termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento,\nnei modi previsti per l\u2019impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Il ricorso\nnon ha effetti sospensivi dell\u2019esecuzione.\u201d <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Pertanto, ad ogni buon fine, si riporta di seguito il testo\ndel Regolamento CNF n. 2\/2014 sul PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, coordinato con le\nmodifiche di cui sopra: <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>REGOLAMENTO 21\nfebbraio 2014, n. 2 <\/strong>1<strong>. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1 Le modifiche al presente regolamento\napprovate con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta\namministrativa del 24 marzo 2017, entrano in vigore il trentesimo giorno\nsuccessivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio\nnazionale forense, avvenuta il 7 aprile 2017, e pertanto il 7 maggio 2017. Le\nmodifiche approvate, con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella\nseduta amministrativa del 24 febbraio 2018, entrano in vigore il giorno\nsuccessivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Consiglio\nnazionale forense, avvenuta il 28 marzo 2018. Le modifiche approvate, con\ndelibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa dell\u201911\naprile 2019, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito\nweb istituzionale del Consiglio nazionale forense, avvenuta il 19 aprile 2019. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Procedimento\ndisciplinare <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>(ai sensi\ndell\u2019art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247) <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>IL CONSIGLIO\nNAZIONALE FORENSE <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">nella seduta del 21\nfebbraio 2014 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Visto il titolo quinto\ndella legge 31 dicembre 2012, n. 247, che disciplina il procedimento\ndisciplinare per la professione di avvocato; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Visto l\u2019articolo 50,\ncomma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ai sensi del quale il\nregolamento per il procedimento disciplinare \u00e8 approvato dal Consiglio\nnazionale forense, sentiti gli organi circondariali; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Visto l\u2019art. 65, comma\n1 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, ai sensi del quale \u201cfino alla data di\nentrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano\nse necessario ed in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate,\nanche se non richiamate\u201d; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Visto il regolamento n.\n1\/2014 approvato dal Consiglio nazionale forense il 31 gennaio 2014 che, ai\nsensi dell\u2019articolo 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247,\ndisciplina le modalit\u00e0 di elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di\ndisciplina; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>ADOTTA <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>il seguente\nregolamento. <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Titolo\nI <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dei\nconsigli distrettuali di disciplina forense <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Capo I <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Composizione e funzionamento <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n1 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Composizione dei Consigli distrettuali di disciplina <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Presso ogni Ordine\ndistrettuale degli avvocati \u00e8 istituito il Consiglio distrettuale di disciplina\nforense. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Il Consiglio\ndistrettuale di disciplina \u00e8 composto da un numero complessivo di Consiglieri\npari ad un terzo della somma dei componenti dei Consigli dell\u2019Ordine del\ndistretto, approssimato per difetto all\u2019unit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Il Consiglio\ndistrettuale di disciplina elegge a maggioranza assoluta al proprio interno il\nPresidente, uno o due Vice Presidenti, che lo sostituiscono nelle funzioni in\ncaso di impedimento o di incompatibilit\u00e0, ed il Segretario. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. Risultano eletti\nalle cariche i candidati che abbiano riportato la maggioranza assoluta dei voti\ndegli aventi diritto; in caso di mancato raggiungimento del quorum risultano\neletti coloro che, a seguito di ballottaggio tra i due pi\u00f9 votati, abbiano riportato\nla maggioranza dei voti; in caso di parit\u00e0 di voti in sede di ballottaggio\nviene eletto alla carica il candidato pi\u00f9 anziano per iscrizione all\u2019albo o, in\ncaso di pari anzianit\u00e0 di iscrizione, il pi\u00f9 anziano per et\u00e0. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. Il Consiglio\ndistrettuale di disciplina nelle determinazioni non aventi natura disciplinare\ndecide con la maggioranza dei presenti che rappresentino almeno un terzo dei\nsuoi componenti. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n2 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Funzionamento del Consiglio distrettuale di disciplina <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Il Consiglio\ndistrettuale di disciplina agisce in piena indipendenza di giudizio e autonomia\norganizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e\ndel presente regolamento. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Esso nell\u2019attivit\u00e0\ndisciplinare opera attraverso sezioni, composte da cinque componenti titolari e\ntre supplenti, che vengono costituite, seguendo l\u2019elenco dei consiglieri in\nordine alfabetico. I primi cinque nominativi assumono il ruolo di componenti\ntitolari e i successivi tre quello di componenti supplenti, con un massimo di\ndue membri provenienti dallo stesso COA, ove non ostino ragioni di composizione\nnumerica. Per la costituzione della seconda sezione, si segue il medesimo\ncriterio di designazione, seguendo sempre l\u2019ordine alfabetico e individuando i\ncomponenti titolari partendo dal nominativo del primo supplente componente\ndella prima sezione e cos\u00ec procedendo sino a raggiungere il numero di otto. Gli\nultimi consiglieri in ordine alfabetico che per numero non rientrano\nnell\u2019ultima sezione, comporranno un\u2019ulteriore sezione integrata, di volta in\nvolta, dal primo consigliere in ordine alfabetico e successivamente dagli\nulteriori consiglieri in successione alfabetica con il criterio della\nturnazione. La sezione delibera con la partecipazione necessaria di cinque\ncomponenti. In caso di parit\u00e0 di voto e nella sola ipotesi di cui agli artt. 16\ne 18 del presente regolamento, si applica la soluzione pi\u00f9 favorevole\nall\u2019incolpato 2. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2 Comma cos\u00ec modificato, con delibera\nimmediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo\n2017. Il testo precedente cos\u00ec recitava: \u00ab<em>2. Esso nell\u2019attivit\u00e0 disciplinare\nopera attraverso sezioni, composte da cinque membri titolari e da tre membri\nsupplenti, ove numericamente possibile, che vengono costituite, nelle ipotesi\ndi cui all\u2019art. 58, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con le\nmodalit\u00e0 che seguono. Le sezioni composte da 5 membri titolari e 3 supplenti\nvengono formate dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina o dal\nVice Presidente, attingendo all\u2019elenco in ordine alfabetico, formato con tutti\ni componenti del Consiglio distrettuale di disciplina secondo il criterio della\nsuccessione alfabetica, con l\u2019esclusione dei componenti iscritti al medesimo\nordine dell\u2019incolpato. I primi 5 nominativi assumono il ruolo di membri\ntitolari ed i successivi tre quello di membri supplenti all\u2019interno della\nsezione. Per la costituzione delle ulteriori sezioni si segue il medesimo\ncriterio di designazione secondo l\u2019ordine alfabetico individuando i membri\ntitolari partendo dal nominativo del primo supplente componente della\nprecedente sezione e cos\u00ec procedendo sino a raggiungere il numero di otto. I\ncomponenti del Consiglio distrettuale di disciplina possono ricoprire il ruolo\ndi membri titolari e di membri supplenti contemporaneamente all\u2019interno di pi\u00f9\nsezioni. La sezione delibera con la partecipazione necessaria di 5 membri. In\ncaso di parit\u00e0 di voto, e nella sola ipotesi di cui agli art. 16 e 18, del\npresente regolamento si applica la soluzione pi\u00f9 favorevole all\u2019incolpato<\/em>.\u00bb.\n<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3 Comma cos\u00ec modificato, con delibera\nimmediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo\n2017. Il testo precedente cos\u00ec recitava: \u00ab<em>Non possono fare parte delle\nsezioni gli appartenenti al medesimo ordine cui \u00e8 iscritto il professionista\nnei confronti del quale si procede. Tenuto conto del carico di lavoro del\nConsiglio distrettuale di disciplina, ferme restando le incompatibilit\u00e0\npreviste dalla legge, nel rispetto di una paritaria suddivisione dei\nprocedimenti tra tutte le sezioni e tra tutti i componenti del Consiglio\ndistrettuale di disciplina e della eguale distribuzione del ruolo di relatore\ntra i componenti, ad ogni sezione possono essere assegnati sino ad un massimo\ndi dieci procedimenti. Tale numero dovr\u00e0 essere determinato in via anticipata\nper ogni anno solare con apposita delibera del plenum del Consiglio\ndistrettuale di disciplina, da assumersi entro il mese di dicembre dell\u2019anno\nprecedente<\/em>\u00bb. Il medesimo comma era stato gi\u00e0 oggetto di modifica con\ndelibera immediatamente esecutiva, nella seduta amministrativa del 26 giugno\n2015. Il testo originario cos\u00ec recitava: \u00ab<em>Non possono fare parte delle\nsezioni gli appartenenti al medesimo ordine cui \u00e8 iscritto il professionista\nnei confronti del quale si procede<\/em>\u00bb. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4 Comma aggiunto, con delibera\nimmediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo\n2017. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5 Comma cos\u00ec modificato, con delibera\nimmediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo\n2017. Il testo precedente cos\u00ec recitava: \u00ab<em>4. Le funzioni di presidente della\nsezione sono assunte dal componente con maggiore anzianit\u00e0 d\u2019iscrizione\nall\u2019albo e quelle di segretario dal componente con minore anzianit\u00e0\nd\u2019iscrizione all\u2019albo. In caso di parit\u00e0 di iscrizione all\u2019albo, le funzioni\nsono assunte rispettivamente dal pi\u00f9 anziano e dal pi\u00f9 giovane per et\u00e0\nanagrafica. Il Presidente di sezione e il Segretario permangono nelle cariche\nanche in caso di subentro come titolare, per qualsiasi ragione, di un membro\nsupplente avente maggiore anzianit\u00e0 di iscrizione all\u2019albo<\/em>\u00bb. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6 Comma\naggiunto, con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta\namministrativa del 24 marzo 2017. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. All\u2019inizio di ogni\nconsiliatura, con delibera motivata, l\u2019Adunanza plenaria, su proposta del\nPresidente, compone le Sezioni secondo i criteri di cui al comma 2 e indica i\ncriteri di assegnazione dei fascicoli secondo quanto previsto dai successivi\ncommi 4 e 5 nonch\u00e9 i criteri di nomina, per ciascun fascicolo, dell\u2019istruttore\ne delle attribuzioni delle funzioni di Presidente e Segretario della sezione\ngiudicante. La delibera assunta dovr\u00e0 essere immediatamente inviata al CNF al\nfine di consentire l\u2019espletamento dei poteri di controllo di cui all\u2019art.37 3. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3-<em>bis<\/em>. La\ndelibera di cui al precedente comma deve essere adottata nella prima adunanza\nplenaria successiva all\u2019approvazione da parte del CNF delle presenti modifiche\nregolamentari. E\u2019 lasciata facolt\u00e0 di provvedere alla riassegnazione dei\nfascicoli pendenti avanti alle sezioni, secondo i nuovi criteri approvati 4. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. Il Presidente del\nCDD, attingendo dall\u2019elenco delle sezioni seguendo l\u2019ordine numerico\nprogressivo delle stesse come approvato, assegner\u00e0 otto fascicoli alla volta\nsecondo il criterio cronologico di iscrizione nel registro riservato e fermi i\ncriteri di incompatibilit\u00e0 previsti dall\u2019art. 58, comma 2, L. n. 247\/2012,\nnominer\u00e0 l\u2019istruttore, i membri effettivi e i membri supplenti e attribuir\u00e0 le\nfunzioni di Presidente e di Segretario 5. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. Nell\u2019ambito dei\ncriteri di assegnazione generali approvati dall\u2019Adunanza plenaria di cui al\ncomma 3, potranno essere stabiliti criteri particolari di assegnazione in\nrelazione alla sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e\/o soggettiva 6.\n<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6. Il Consiglio\ndistrettuale di disciplina e le singole sezioni svolgono, di norma, la propria\nattivit\u00e0 nei locali del Consiglio dell\u2019Ordine distrettuale. Con delibera\nmotivata, e per particolari esigenze, il Presidente del Consiglio distrettuale\ndi disciplina pu\u00f2 autorizzare che singole attivit\u00e0 di una sezione, ad\nesclusione di quelle della fase dibattimentale, possano essere tenute anche\npresso la sede dei Consigli degli Ordini circondariali, dovendosi privilegiare\ncriteri di prossimit\u00e0 dei componenti della sezione ai fini di contenimento dei\ncosti. Le riunioni delle sezioni, ove consentito dal regolamento interno del\nConsiglio distrettuale di disciplina e tecnicamente possibile, potranno\navvenire anche a mezzo di tele o video-conferenza 7. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">7 Comma cos\u00ec modificato, con delibera\nimmediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo\n2017. Il testo precedente cos\u00ec recitava: \u00ab<em>5. Il Consiglio distrettuale di\ndisciplina e le singole sezioni svolgono la propria attivit\u00e0 nei locali del\nConsiglio dell\u2019Ordine distrettuale. Con delibera motivata, e per particolari\nesigenze, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina pu\u00f2\nautorizzare che tutte, ovvero singole attivit\u00e0 di una sezione, compresa la\nseduta per la celebrazione del dibattimento, possano essere tenute anche presso\nla sede dei Consigli degli Ordini circondariali, dovendosi privilegiare criteri\ndi prossimit\u00e0 dei componenti della sezione ai fini di contenimento dei costi.\nLe riunioni delle sezioni, ove consentito dal regolamento interno del Consiglio\ndistrettuale di disciplina e tecnicamente possibile, potranno avvenire anche a\nmezzo videoconferenza<\/em>\u00bb. Il medesimo comma era stato gi\u00e0 oggetto di modifica\ncon delibera immediatamente esecutiva nella seduta amministrativa del 26 giugno\n2015. Il testo originario cos\u00ec recitava: \u00ab5. <em>Il Consiglio distrettuale di\ndisciplina e le singole sezioni svolgono la propria attivit\u00e0 nei locali del\nConsiglio dell\u2019Ordine distrettuale. Con delibera motivata e per particolari\nesigenze, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina pu\u00f2\nautorizzare che singole attivit\u00e0 di una sezione vengano svolte presso i locali\ndi un Consiglio dell\u2019Ordine circondariale<\/em>\u00bb. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">8 Comma cos\u00ec\nmodificato, con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta\namministrativa del 24 marzo 2017. Il testo precedente cos\u00ec recitava: \u00ab<em>3. Il\nPresidente del Consiglio dell\u2019Ordine distrettuale, di concerto con i Presidenti\ndegli Ordini circondariali, determina entro il 30 novembre di ogni anno la\nsomma necessaria per le spese di gestione del Consiglio distrettuale di\ndisciplina e quella proporzionalmente dovuta da ciascun Ordine, calcolata\nsecondo quanto stabilito dai commi precedenti <\/em>\u00bb. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n3 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Spese di gestione <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Ciascun Ordine\ncircondariale contribuisce alle spese di gestione del Consiglio distrettuale di\ndisciplina in misura proporzionale al numero di iscritti a ciascun albo, elenco\no registro. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019entit\u00e0 complessiva\ndelle spese necessarie alla gestione e al funzionamento dei Consigli\ndistrettuali di disciplina \u00e8 individuata nel bilancio preventivo dell\u2019Ordine\ndistrettuale e viene ripartita tra i singoli Ordini circondariali in\nproporzione al numero degli iscritti al 30 novembre dell\u2019anno precedente a\nquello di imputazione della spesa. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Il Presidente del\nConsiglio dell\u2019Ordine distrettuale, di concerto con i Presidenti degli Ordini\ncircondariali e con il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina,\ndetermina entro il 30 novembre di ogni anno la somma necessaria per le spese di\ngestione del Consiglio distrettuale di disciplina e quella proporzionalmente\ndovuta da ciascun Ordine, calcolata secondo quanto stabilito dai commi\nprecedenti 8. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. Gli Ordini\ncircondariali versano a quello distrettuale quanto dovuto entro il mese di\nmarzo di ogni anno. Il Consiglio dell\u2019Ordine distrettuale gestisce le somme\nattraverso una contabilit\u00e0 separata. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. Nel determinare il\ncontributo annuale dovuto dagli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, ai\nsensi dell\u2019art. 29, commi 3 ss., della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il\nConsiglio dell\u2019Ordine tiene conto di quanto dovuto per provvedere alle spese di\ngestione e di funzionamento dei Consigli distrettuali di disciplina. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6. La partecipazione al\nConsiglio distrettuale di disciplina non d\u00e0 titolo alla corresponsione di\ncompensi, emolumenti e indennit\u00e0 ma, esclusivamente, al rimborso delle spese di\ntrasferta. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">7. Il mancato\nversamento del contributo dovuto, cos\u00ec come determinato ai sensi del comma 3,\ncostituisce violazione dei compiti di cui all\u2019art. 29, comma 1, lett. s) della\nlegge 31 dicembre 2012, n. 247. Il Presidente del Consiglio dell\u2019Ordine\ndistrettuale in tal caso trasmette al Consiglio nazionale forense i relativi\natti per quanto di competenza. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Capo\nII <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Competenza\n<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n4 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Competenza per il procedimento disciplinare <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Il Consiglio\ndistrettuale di disciplina esercita la potest\u00e0 disciplinare nei confronti degli\niscritti agli albi, elenchi e registri di cui all\u2019art. 15 della legge 31\ndicembre 2012, n. 247. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. La competenza \u00e8\nattribuita al Consiglio di disciplina del distretto ove \u00e8 iscritto l&#8217;avvocato,\no il praticante, o a quello del distretto nel quale \u00e8 avvenuto il fatto per cui\nsi procede. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. In ogni caso si\napplica il principio della prevenzione con riguardo al momento dell&#8217;iscrizione\ndella notizia nel registro di cui all\u2019art. 12 del presente regolamento. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4.\nQualora, ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 16 del presente regolamento, venga a\nmancare il numero necessario per il funzionamento delle sezioni e non sia\npossibile sostituire i componenti, il Presidente del Consiglio distrettuale di\ndisciplina trasmette gli atti al Consiglio distrettuale di disciplina nella\nsede competente come da allegata tabella, che costituisce parte integrante del\npresente regolamento. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. La competenza\ndisciplinare nei confronti dei componenti del Consiglio distrettuale di\ndisciplina e nei confronti dei componenti dei Consigli dell\u2019Ordine degli\nAvvocati del distretto \u00e8 attribuita al Consiglio distrettuale di disciplina\nindividuato ai sensi del comma precedente 9. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">9 Comma cos\u00ec modificato, con delibera\nimmediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo\n2017. Il testo precedente cos\u00ec recitava: \u00ab<em>5. La competenza disciplinare nei\nconfronti dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina \u00e8 attribuita\nal Consiglio distrettuale di disciplina individuato ai sensi del comma\nprecedente<\/em>\u00bb. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n5 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Conflitto di competenza <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Il Consiglio\nnazionale forense si pronuncia sui conflitti di competenza fra i Consigli distrettuali\ndi disciplina per quanto concerne l&#8217;esercizio del potere disciplinare. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. I Consigli\ndistrettuali di disciplina fra i quali sia insorto un conflitto di competenza\ntrasmettono gli atti del procedimento al Consiglio nazionale forense; di detta\ntrasmissione \u00e8 data immediata comunicazione alle parti interessate che possono\nfare pervenire le loro deduzioni al Consiglio nazionale forense nel termine di\ndieci giorni. In seguito alla decisione del Consiglio nazionale forense, gli\natti sono rimessi al Consiglio distrettuale di disciplina dichiarato\ncompetente. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. L&#8217;impugnazione\nproposta avverso la decisione del Consiglio nazionale forense non sospende il\ncorso del procedimento disciplinare. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n6 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Casi di astensione e ricusazione <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. I componenti delle\nsezioni del Consiglio distrettuale di disciplina possono essere individualmente\nricusati dalle parti e devono astenersi per i motivi indicati dagli articoli 36\ne 37 del codice di procedura penale, in quanto applicabili, nonch\u00e9 nell\u2019ipotesi\nin cui sia giudicato un iscritto avente con gli stessi rapporti di associazione\nprofessionale e\/o di collaborazione e\/o che eserciti nei medesimi locali. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Sulla ricusazione di\nun componente di sezione \u00e8 competente altra sezione, all\u2019uopo designata dal\nPresidente del Consiglio distrettuale di disciplina, da costituirsi con le\nmodalit\u00e0 di cui all\u2019art. 2 del presente regolamento. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. I componenti delle\nsezioni del Consiglio distrettuale di disciplina devono astenersi quando vi sia\nun motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto. La\ndichiarazione di astensione deve essere valutata dal Presidente del Consiglio\ndistrettuale di disciplina, il quale decide in merito. In caso di accoglimento\ndell\u2019istanza di astensione il Presidente procede all\u2019immediata sostituzione del\ncomponente astenuto con il primo dei supplenti. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n7 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Ricorso per ricusazione <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. La ricusazione pu\u00f2\nessere proposta entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi che la\ngiustificano e, in ogni caso, prima della decisione. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Il relativo ricorso,\ncontenente l&#8217;indicazione delle prove, \u00e8 presentato negli uffici di segreteria\ndel Consiglio distrettuale di disciplina, deve essere sottoscritto\ndall&#8217;interessato, o da un suo procuratore speciale, e deve contenere, a pena di\ninammissibilit\u00e0, i motivi sui quali la ricusazione si fonda. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Il ricorso \u00e8\ncomunicato, a cura del Consiglio distrettuale di disciplina, al Pubblico\nMinistero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio distrettuale di\ndisciplina, al Consigliere ricusato e alle altre eventuali parti con invito\nagli stessi a fornire entro cinque giorni le eventuali deduzioni sui motivi\ndella ricusazione. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n8 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Decisione sulla ricusazione <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Quando la\nricusazione \u00e8 stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza\nl&#8217;osservanza dei termini o delle forme previsti dall&#8217;articolo 7, ovvero quando\ni motivi addotti sono manifestamente infondati, la sezione designata, senza\nritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza impugnabile davanti al\nConsiglio nazionale forense nel termine di trenta giorni dalla sua\ncomunicazione. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Fuori dei casi di\ninammissibilit\u00e0 della ricusazione, ogni attivit\u00e0 \u00e8 sospesa salvo che per il\ncompimento degli atti indifferibili. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. La sezione designata\nper la ricusazione decide sulla base degli atti depositati e dopo aver assunto,\nse necessario, le opportune informazioni. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. Il provvedimento\npronunciato a norma dei commi precedenti \u00e8 comunicato al componente ricusato,\nal Pubblico Ministero ed alle altre eventuali parti. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n9 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Provvedimenti in caso di accoglimento della ricusazione <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Se la ricusazione \u00e8\naccolta, la sezione non pu\u00f2 compiere alcun atto del procedimento sino alla sua\nricostituzione. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Il provvedimento che\naccoglie la ricusazione dichiara l\u2019inefficacia e l\u2019inutilizzabilit\u00e0 degli atti\neventualmente compiuti precedentemente dalla sezione della quale era componente\nil membro ricusato. Analogo provvedimento deve essere assunto in caso di\nastensione di un componente della sezione. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Il componente\nricusato \u00e8 sostituito con altro individuato dal Presidente del Consiglio\ndistrettuale di disciplina nel primo in ordine alfabetico dei membri, secondo\nil criterio della rotazione. Qualora non sia possibile la sostituzione, il\nPresidente rimette il procedimento al Consiglio distrettuale di disciplina\ncostituito presso il Consiglio dell\u2019Ordine distrettuale individuato come da\ntabella di cui all\u2019art. 4, comma 3. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Titolo\nII <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Del\nprocedimento disciplinare <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Capo\nI <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Disposizioni\ngenerali <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n10 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Principi generali e norme applicabili <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Le infrazioni ai\ndoveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dal codice deontologico\nsono sottoposte al giudizio dei Consigli distrettuali di disciplina. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Il procedimento\ndisciplinare \u00e8 regolato dal Titolo V della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e\ndalle norme del presente regolamento. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Il procedimento\ndisciplinare si svolge secondo i principi costituzionali di imparzialit\u00e0 e buon\nandamento dell\u2019azione amministrativa. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. Per quanto non\nespressamente previsto, al procedimento disciplinare si applicano le norme del\ncodice di procedura penale in quanto compatibili. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Capo II <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Notizia\ndell\u2019illecito disciplinare <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n11 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Notizia dell\u2019illecito disciplinare <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Il Consiglio dell\u2019Ordine\nquando riceve un esposto o una denuncia o acquisisce comunque notizia di fatti\nsuscettibili di valutazione disciplinare deve immediatamente: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>a) <\/em>darne\ninformazione all&#8217;iscritto invitandolo a presentare le sue deduzioni al\nConsiglio distrettuale di disciplina nel termine di venti giorni; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>b) <\/em>trasmettere\ngli atti al Consiglio distrettuale di disciplina unitamente a una scheda\nriassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell\u2019iscritto. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019autorit\u00e0\ngiudiziaria \u00e8 tenuta a dare immediata comunicazione al Consiglio dell\u2019Ordine\ncompetente quando nei confronti di un iscritto: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>a) <\/em>viene\nesercitata l&#8217;azione penale; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>b) <\/em>viene\ndisposta, revocata o annullata l&#8217;applicazione di misure cautelari; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>c) <\/em>vengono\neffettuati perquisizioni o sequestri; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>d) <\/em>vengono\nemessi provvedimenti che definiscono la fase o il grado di giudizio. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n12 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Iscrizione nel registro riservato <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Il Presidente del\nConsiglio distrettuale di disciplina, ricevuti dal Consiglio dell\u2019Ordine gli\natti relativi alla notizia di illecito disciplinare, iscrive senza ritardo in\nun registro all\u2019uopo istituito il nominativo dell\u2019iscritto indicando la data di\nricevimento della segnalazione. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Il registro \u00e8\nriservato ed \u00e8 custodito dal Segretario del Consiglio distrettuale di\ndisciplina. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n13 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Divieto di cancellazione <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Dal giorno\ndell&#8217;invio degli atti al Consiglio distrettuale di disciplina e fino alla\ndefinizione del procedimento disciplinare non pu\u00f2 essere deliberata la\ncancellazione dell\u2019iscritto dall&#8217;albo, dall\u2019elenco o dal registro. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Capo III <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fase\nistruttoria preliminare <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.14\n<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Costituzione della sezione competente per la fase istruttoria\npreliminare e del consigliere istruttore <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Il Presidente del\nConsiglio distrettuale di disciplina, valutati gli atti trasmessi dal Consiglio\ndell\u2019Ordine e le deduzioni presentate dall\u2019iscritto ai sensi dell\u2019art. 11, pu\u00f2\nrichiedere al Consiglio distrettuale di disciplina, all\u2019uopo convocato,\nl\u2019archiviazione senza formalit\u00e0 per manifesta infondatezza della notizia di\nillecito disciplinare o per intervenuta prescrizione dell\u2019azione disciplinare 10.\n<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">10 Comma cos\u00ec modificato, con delibera\nimmediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo\n2017. Il testo precedente cos\u00ec recitava: \u00ab<em>1. Il Presidente del Consiglio\ndistrettuale di disciplina, valutati gli atti trasmessi dal Consiglio\ndell\u2019Ordine e le deduzioni presentate dall\u2019iscritto ai sensi dell\u2019art. 11, pu\u00f2\nrichiedere al Consiglio distrettuale di disciplina, all\u2019uopo convocato,\nl\u2019archiviazione senza formalit\u00e0 per manifesta infondatezza della notizia di\nillecito disciplinare<\/em>\u00bb. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">11 Comma cos\u00ec modificato, con delibera\nimmediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo\n2017. Il testo precedente cos\u00ec recitava: \u00ab<em>2. In ipotesi di archiviazione il\nConsiglio distrettuale di disciplina trasmette comunque all\u2019iscritto\ninteressato copia degli atti relativi all\u2019esposto oggetto di iscrizione nel\nregistro di cui all\u2019art. 12, unitamente a copia del provvedimento di\narchiviazione <\/em>\u00bb. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">12 Comma aggiunto, con delibera\nimmediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo\n2017. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">13 Comma cos\u00ec modificato, con delibera\nimmediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo\n2017. Il testo precedente cos\u00ec recitava: \u00ab<em>4. Qualora non venga disposta\nl\u2019archiviazione immediata, il Presidente del Consiglio distrettuale di\ndisciplina costituisce la sezione competente per il procedimento secondo le\nmodalit\u00e0 di cui all\u2019art. 2 del presente regolamento e designa tra i componenti\ndella sezione il Consigliere Istruttore<\/em>\u00bb. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. In ipotesi di\narchiviazione il Consiglio distrettuale di disciplina comunica all\u2019esponente,\nall\u2019iscritto interessato e al Consiglio dell\u2019Ordine di appartenenza copia del\nprovvedimento di archiviazione 11. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2-<em>bis<\/em>. Qualora\nnon ritenga di chiedere al consiglio distrettuale riunito in sede plenaria\nl\u2019archiviazione del procedimento ai sensi del comma 1, il Presidente, nel caso\ndi infrazioni lievi e scusabili, pu\u00f2 proporre all\u2019assemblea l\u2019applicazione del\nrichiamo verbale nei confronti del segnalato ai sensi dell\u2019art. 28 del presente\nregolamento 12. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Il Consiglio\ndistrettuale di disciplina, ai fini della determinazione di cui ai commi che\nprecedono, delibera con la maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno\nun terzo dei componenti, escludendosi dal computo e dal voto i Consiglieri\nappartenenti al medesimo ordine dell\u2019incolpato. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. Qualora non venga\ndisposta l\u2019archiviazione immediata o non venga deliberato il richiamo verbale,\nil Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina assegna il fascicolo\nalla sezione competente secondo le modalit\u00e0 previste dall\u2019art. 2 del presente\nregolamento 13. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4-<em>bis<\/em>. In ogni\ncaso, in ipotesi di infrazioni lievi e scusabili la sezione designata, su\nproposta del consigliere istruttore, senza necessit\u00e0 di convocare l\u2019iscritto\nper gli adempimenti di cui all\u2019art. 15, pu\u00f2 deliberare il richiamo verbale che\ndeve essere formalizzato con lettera del Presidente del Consiglio distrettuale\ndi disciplina. Il richiamo verbale deve essere immediatamente comunicato via\npec o con raccomandata riservata all\u2019incolpato, al Consiglio dell&#8217;Ordine di\nappartenenza ed eventualmente a quello che abbia inviato la segnalazione\niniziale. L\u2019iscritto, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della predetta\ncomunicazione, potr\u00e0 opporsi alla definizione del procedimento attraverso il richiamo\nverbale formulato e chiedere che si proceda all\u2019istruttoria preliminare ai\nsensi degli articoli 15 e seguenti del presente regolamento14. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">14 Comma aggiunto, con delibera\nimmediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 26 giugno\n2015 e cos\u00ec modificato, con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella\nseduta amministrativa del 24 marzo 2017. Il testo precedente cos\u00ec recitava: \u00ab<em>4-bis.\nIn ipotesi di infrazioni lievi e scusabili la sezione designata, senza\nnecessit\u00e0 di convocare gli iscritti per gli adempimenti di cui all\u2019art. 15, pu\u00f2\ndeliberare il richiamo verbale che deve essere formalizzato con lettera del\nPresidente del Consiglio distrettuale di disciplina. Il richiamo verbale deve\nessere immediatamente comunicato via pec o con raccomandata riservata\nall\u2019incolpato, al Consiglio dell&#8217;Ordine di appartenenza ed eventualmente a\nquello che abbia inviato la segnalazione iniziale. L\u2019iscritto, nel termine di\n30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, potr\u00e0 opporsi alla\ndefinizione del procedimento attraverso il richiamo verbale formulato e\nchiedere che si proceda all\u2019istruttoria preliminare ai sensi degli articoli 15\ne seguenti del presente regolamento<\/em>.<em>\u00bb <\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">15 Il periodo \u00ab<em>salva l\u2019ipotesi di\npreventiva elezione di domicilio presso un difensore<\/em>\u00bb \u00e8 stato aggiunto, con\ndelibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24\nmarzo 2017. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">16 Comma cos\u00ec modificato, con delibera\nimmediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo\n2017. Il testo precedente cos\u00ec recitava: \u00ab<em>2. Il Consigliere Istruttore pu\u00f2\nassumere informazioni e testimonianze, acquisire atti ed invitare l\u2019incolpato a\nrendere dichiarazioni con l\u2019assistenza del proprio difensore<\/em>\u00bb. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. Il Consigliere\nIstruttore, responsabile della fase preprocedimentale, deve completare\nl\u2019attivit\u00e0 istruttoria entro sei mesi dall\u2019iscrizione della notizia di illecito\ndisciplinare nel registro di cui all\u2019art. 12 del presente regolamento. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6. In ogni momento\ndella fase istruttoria l\u2019incolpato ha diritto di accedere agli atti, di essere\nsentito e di dedurre prove o indicare elementi a proprio favore. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n15 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Comunicazione all\u2019incolpato e fase istruttoria preliminare <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Il Consigliere\nIstruttore comunica senza ritardo all&#8217;iscritto l&#8217;avvio della fase istruttoria\npreliminare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al\ndomicilio professionale o a mezzo pec, salva l\u2019ipotesi di preventiva elezione\ndi domicilio presso un difensore 15. In tale comunicazione deve fornire\nall\u2019incolpato ogni elemento utile, invitandolo a formulare per iscritto le\nproprie osservazioni e deduzioni, anche istruttorie, entro trenta giorni dal\nricevimento della comunicazione ed avvertendolo che, in mancanza di elezione di\ndomicilio presso il difensore, le comunicazioni, relative al procedimento,\nverranno inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al suo\ndomicilio professionale o al suo indirizzo pec. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Il Consigliere\nIstruttore pu\u00f2 assumere informazioni e dichiarazioni da persone informate sui\nfatti, acquisire atti ed invitare l\u2019iscritto a rendere dichiarazioni con\nl\u2019assistenza del proprio difensore 16. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Delle attivit\u00e0\nsvolte in questa fase dal Consigliere Istruttore devono essere redatti verbali\nsottoscritti dallo stesso e da tutti coloro che siano intervenuti alla\nformazione dell\u2019atto. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n16 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Conclusione della fase istruttoria preliminare e\ndeliberazione della sezione competente <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Conclusa la fase\nistruttoria preliminare, il Consigliere istruttore propone alla sezione\nrichiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione,\ndepositando il fascicolo in segreteria. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. La sezione delibera\nl\u2019archiviazione ovvero l\u2019approvazione del capo di incolpazione senza la\npresenza del Consigliere Istruttore che viene sostituito dal primo dei membri\nsupplenti in ordine alfabetico. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n17 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Approvazione del capo di incolpazione e relativa\ncomunicazione <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Qualora la sezione\napprovi il capo d&#8217;incolpazione ne d\u00e0 comunicazione all&#8217;incolpato, al Consiglio\ndell\u2019Ordine di appartenenza e al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha\nsede il Consiglio distrettuale di disciplina a mezzo di lettera raccomandata\ncon avviso di ricevimento ovvero a mezzo pec. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. La comunicazione\ndiretta all&#8217;incolpato contiene: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1) il capo\nd&#8217;incolpazione con l&#8217;enunciazione: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>a) <\/em>delle\ngeneralit\u00e0 dell&#8217;incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>b) <\/em>dei\nfatti addebitati, con l&#8217;indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono\npi\u00f9 di uno sono contraddistinti da lettere o da numeri; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>c) <\/em>della\ndata della delibera di approvazione del capo d&#8217;incolpazione; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2) l&#8217;avviso che\nl&#8217;incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione\nstessa: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>a) <\/em>ha\ndiritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione\ned estraendone copia integrale; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>b) <\/em>ha\nfacolt\u00e0 di depositare memorie e documenti; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>c) <\/em>ha\nfacolt\u00e0 di chiedere di comparire avanti al Consigliere istruttore, per essere\nsentito ed esporre le proprie difese; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>d) <\/em>ha\nfacolt\u00e0 di essere assistito e nominare un difensore, di eleggere presso lo\nstesso un domicilio diverso da quello professionale per le comunicazioni degli\natti del procedimento. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Qualora l\u2019incolpato\nsia un componente del Consiglio nazionale forense la comunicazione di cui ai\ncommi precedenti nonch\u00e9 gli atti del fascicolo sono trasmessi allo stesso\nConsiglio nazionale forense ai sensi dell\u2019art. 36, comma 1, della legge 31\ndicembre 2012, n. 247. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n18 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Conclusione fase istruttoria e deliberazione della citazione\na giudizio <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Il Consigliere\nIstruttore, una volta decorso il termine concesso all\u2019incolpato per il\ncompimento degli atti difensivi, sulla base del contenuto delle difese, pu\u00f2\nchiedere alla sezione competente per il procedimento: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>a) <\/em>di\ndisporre l\u2019archiviazione; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>b) <\/em>di\ndisporre la citazione a giudizio dell\u2019incolpato. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. La sezione\ncompetente per il procedimento delibera, senza la presenza del Consigliere\nIstruttore, sostituito ai sensi dell\u2019art. 16 comma 2, se disporre\nl\u2019archiviazione ovvero la citazione a giudizio dell\u2019incolpato. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n19 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Archiviazione <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019archiviazione pu\u00f2\nessere disposta con delibera motivata: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; dal Consiglio\ndistrettuale di disciplina riunito in seduta con la presenza e la maggioranza\ndi cui all\u2019art. 14 del presente regolamento, su richiesta del Presidente, per\nmanifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; dalla sezione\ncompetente per l\u2019istruttoria disciplinare accogliendo la richiesta di\narchiviazione o rigettando quella di approvazione del capo d\u2019incolpazione e di\ncitazione a giudizio formulata dal Consigliere Istruttore; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211; dalla sezione\ncompetente, in qualsiasi fase del procedimento, ove sia emersa la manifesta\ninfondatezza dell\u2019addebito17. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">17 Comma cos\u00ec modificato, con delibera\nimmediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 26 giugno\n2015. Il testo precedente cos\u00ec recitava: \u00ab<em>1. L\u2019archiviazione pu\u00f2 essere\ndisposta con delibera motivata: &#8211; dal Consiglio distrettuale di disciplina\nriunito in seduta con la presenza e la maggioranza di cui all\u2019art. 14 del\npresente regolamento, su richiesta del Presidente, per manifesta infondatezza\ndella notizia di illecito disciplinare; &#8211; dalla sezione competente per\nl\u2019istruttoria disciplinare accogliendo la richiesta di archiviazione o\nrigettando quella di approvazione del capo d\u2019incolpazione e di citazione a\ngiudizio formulata dal Consigliere Istruttore.<\/em>\u00bb <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Capo\nIV <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Citazione\na giudizio <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n20 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>La citazione a giudizio <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Ove deliberata la\ncitazione a giudizio, il Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina\nfissa la data per il dibattimento da celebrarsi avanti alla medesima sezione\ndesignata per l\u2019istruttoria, costituita in collegio giudicante di 5 componenti,\ndella quale non pu\u00f2 far parte il Consigliere Istruttore, che viene sostituito\nai sensi dell\u2019art. 16, comma 2. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. In ogni ipotesi di\nsostituzione di membri titolari non si fa luogo alla nomina di nuovi membri\nsupplenti all\u2019interno della sezione se non dopo aver esaurito il numero dei\ncomponenti gi\u00e0 designati quali supplenti. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n21 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Comunicazione e contenuto della citazione a giudizio <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. La citazione a\ngiudizio deve essere notificata all\u2019incolpato, a mezzo Ufficiale Giudiziario o\na mezzo pec almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione, nel\ndomicilio professionale o in quello eventualmente eletto ed al Pubblico\nMinistero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio distrettuale di\ndisciplina affinch\u00e9 eserciti la facolt\u00e0 di presenziare all\u2019udienza\ndibattimentale. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. La citazione\ncontiene: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>a) <\/em>le\ngeneralit\u00e0 dell&#8217;incolpato; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>b) <\/em>l&#8217;enunciazione\nin forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme\nviolate; se gli addebiti sono pi\u00f9 di uno essi sono contraddistinti da lettere o\nda numeri; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>c) <\/em>l&#8217;indicazione\ndel luogo, del giorno e dell&#8217;ora della comparizione avanti alla sezione\ngiudicante del Consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con\nl&#8217;avvertimento che l&#8217;incolpato pu\u00f2 essere assistito da un difensore e che, in\ncaso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta\nimpossibilit\u00e0 a comparire, si proceder\u00e0 in sua assenza; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>d) <\/em>l&#8217;avviso\nche l&#8217;incolpato, entro il termine di sette giorni prima della data fissata per\nil dibattimento, ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, che\nprovveder\u00e0 egli stesso a intimare, con l&#8217;enunciazione sommaria delle\ncircostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>e) <\/em>l&#8217;elenco\ndei testimoni che la sezione giudicante intende ascoltare; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>f) <\/em>la\ndata e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario della sezione. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Capo V <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fase\ndibattimentale e discussione <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n22 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Dibattimento <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Il dibattimento si\nsvolge davanti alla sezione designata costituita in Collegio di 5 componenti. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Nel corso del\ndibattimento l&#8217;incolpato ha diritto di: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>a) <\/em>produrre\ndocumenti; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>b) <\/em>interrogare\no far interrogare i testimoni indicati ai sensi dell\u2019art. 21 comma 2; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>c) <\/em>rendere\ndichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all&#8217;esame della\nsezione competente per il dibattimento; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>d) <\/em>avere\nla parola per ultimo, prima del proprio difensore. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. La sezione\ncostituita in Collegio di 5 componenti: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>a) <\/em>acquisisce\ni documenti prodotti dall\u2019incolpato; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>b) <\/em>ove\nreputato necessario, chiede all\u2019incolpato di sottoporsi all&#8217;esame; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>c) <\/em>provvede\nall\u2019esame dei testimoni e, subito dopo, a quello dell\u2019incolpato che ne ha fatto\nrichiesta o che vi ha acconsentito; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>d) <\/em>procede,\nd\u2019ufficio o su istanza di parte, all\u2019ammissione e all\u2019acquisizione di ogni\neventuale ulteriore prova rilevante per l\u2019accertamento dei fatti. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n23 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Prove utilizzabili <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Ai fini della\ndecisione sono utilizzabili: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>a) <\/em>le\ndichiarazioni e i documenti provenienti dall\u2019incolpato; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>b) <\/em>gli\natti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del\ndibattimento; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>c) <\/em>gli\nesposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i\nverbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell\u2019istruttoria, che\nnon sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono\nutilizzabili per la decisione solo nel caso in cui la persona dalla quale\nprovengono sia stata citata come teste per il dibattimento. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n24 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Discussione <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Terminato il\ndibattimento, il Presidente ne dichiara la chiusura dando la parola per la\ndiscussione al Pubblico Ministero, se presente, all\u2019incolpato ed al suo\ndifensore. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. La discussione si\nsvolge nell\u2019ordine di cui al precedente comma e, in ogni caso, l\u2019incolpato e il\nsuo difensore hanno la parola per ultimi. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Capo VI <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fase\ndecisoria <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n25 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Deliberazione della decisione <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Terminata la\ndiscussione la sezione, costituita in Collegio di 5 componenti, decide a\nmaggioranza, procedendo alla votazione sui temi indicati dal Presidente. In\ncaso di parit\u00e0 prevale il voto di quest\u2019ultimo. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Il Pubblico\nMinistero, l\u2019incolpato ed il suo difensore non possono partecipare alla camera\ndi Consiglio per la deliberazione. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n26 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Pronuncia della decisione <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Il Presidente della\nsezione d\u00e0 immediata lettura alle parti del dispositivo della decisione\nassunta. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Il dispositivo deve\nindicare il termine per proporre l\u2019impugnazione della decisione disciplinare\ndavanti al Consiglio nazionale forense. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. La motivazione del\nprovvedimento deve essere depositata nel termine di trenta giorni dalla lettura\ndel dispositivo. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito\ndella motivazione pu\u00f2 essere aumentato fino al doppio, con provvedimento\ninserito nel dispositivo della decisione. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n27 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Decisione di non luogo a provvedimento disciplinare <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Con la decisione che\ndefinisce il procedimento la sezione pu\u00f2 deliberare il proscioglimento\ndell\u2019incolpato con la formula: \u00abnon esservi luogo a provvedimento\ndisciplinare\u00bb. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n28 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Richiamo verbale <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Nei casi di\ninfrazioni lievi e scusabili la sezione, con la decisione che definisce il\nprocedimento, anche nell\u2019ipotesi di cui all\u2019art. 14, pu\u00f2 deliberare il richiamo\nverbale dell\u2019incolpato 18. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">18 Comma cos\u00ec modificato, con delibera\nimmediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 26 giugno\n2015. Il testo originario cos\u00ec recitava: \u00ab<em>Nei casi di infrazioni lievi e\nscusabili la sezione, con la decisione che definisce il procedimento, pu\u00f2\ndeliberare il richiamo verbale dell\u2019incolpato.<\/em>\u00bb Con delibera immediatamente\nesecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo 2017, sono state\nsoppresse le parole \u00ab<em>comma 4-bis<\/em>\u00bb. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Il richiamo verbale\nnon ha carattere di sanzione disciplinare ed \u00e8 formalmente comunicato\nall\u2019iscritto e al Consiglio dell\u2019Ordine di appartenenza con lettera riservata\ndel Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina ovvero a mezzo pec. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n29 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Decisione di condanna <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Con la decisione che\ndefinisce il procedimento la sezione pu\u00f2 infliggere una delle seguenti sanzioni\ndisciplinari: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>a) <\/em>avvertimento,\nquando il fatto contestato non \u00e8 grave e vi \u00e8 motivo di ritenere che\nl\u2019incolpato si asterr\u00e0 dal compiere altre infrazioni; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>b) <\/em>censura,\nquando la gravit\u00e0 dell\u2019infrazione, il grado di responsabilit\u00e0, i precedenti\ndell\u2019incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere\nche egli non incorrer\u00e0 in un\u2019altra infrazione; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>c) <\/em>sospensione\ndall\u2019esercizio della professione o della pratica da due mesi a cinque anni, a\nfronte di violazioni di norme di comportamento e deontologiche tali da non\nconsentire l\u2019irrogazione della sanzione della censura. La durata della pena\naccessoria dell\u2019interdizione dall\u2019esercizio della professione e\/o di quella\ncautelare interdittiva inflitte all\u2019avvocato dall\u2019autorit\u00e0 giudiziaria \u00e8\ncomputata nella durata della sanzione disciplinare della sospensione\ndall\u2019esercizio della professione; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>d) <\/em>radiazione,\na fronte di violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza\nnell\u2019albo dell\u2019incolpato. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n30 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sanzioni disciplinari <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvertimento\nconsiste nell\u2019informare l\u2019incolpato che la sua condotta non \u00e8 stata conforme\nalle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre\ninfrazioni. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. La censura consiste\nnel biasimo formale. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. La sospensione\nconsiste nell\u2019esclusione temporanea dall\u2019esercizio della professione o dal\npraticantato. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. La radiazione\nconsiste nell\u2019esclusione definitiva dall\u2019albo, elenco o registro e impedisce\nl\u2019iscrizione a qualsiasi altro albo elenco o registro, fatto salvo quanto\nprevisto dal comma successivo. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. Il professionista\nradiato, ove sussistano i presupposti di cui all\u2019art. 17 della legge 31\ndicembre 2012, n. 247, pu\u00f2 chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi\ncinque anni dall\u2019esecutivit\u00e0 del provvedimento sanzionatorio, entro e non oltre\nun anno dalla scadenza di tale termine. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n31 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Notificazione della decisione <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Copia integrale del\nprovvedimento \u00e8 notificata, anche via pec, a cura della segreteria del\nConsiglio distrettuale di disciplina: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>a) <\/em>all\u2019incolpato\nnel domicilio professionale o in quello eventualmente eletto; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>b) <\/em>al\nConsiglio dell&#8217;Ordine presso il quale l&#8217;incolpato \u00e8 iscritto; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>c) <\/em>al\nPubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio dell\u2019Ordine\ndell\u2019iscritto; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>d) <\/em>al\nProcuratore Generale della Repubblica presso la Corte d&#8217;Appello del distretto\nove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il\nprovvedimento. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Titolo\nIII <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Della\nsospensione cautelare <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n32 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Sospensione cautelare <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. La sezione\ncompetente per il procedimento pu\u00f2 deliberare la sospensione cautelare\ndall\u2019esercizio della professione o dal tirocinio, previa audizione\ndell\u2019iscritto da parte di un componente della sezione appositamente delegato\ndal Presidente della medesima, quando l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria abbia disposto 19:\n<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">19 Il periodo \u00ab<em>da parte di un\ncomponente della sezione appositamente delegato dal Presidente della medesima<\/em>\u00bb\n\u00e8 stato aggiunto, con delibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta\namministrativa dell\u201911 aprile 2019. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>a) <\/em>una\nmisura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non\nimpugnata o confermata in sede di riesame o di appello; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>b) <\/em>la\npena accessoria della sospensione dall\u2019esercizio di una professione o di\nun\u2019arte ai sensi dell\u2019art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale\ndi primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>c) <\/em>una\nmisura di sicurezza detentiva; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>d) <\/em>la\ncondanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378,\n381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell\u2019ambito dell\u2019esercizio della\nprofessione o del tirocinio, ovvero dagli articoli 244, 648-<em>bis <\/em>e 648-<em>ter\n<\/em>del medesimo codice; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>e) <\/em>la\ncondanna a pena detentiva non inferiore a tre anni. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. La sospensione\ncautelare pu\u00f2 essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed \u00e8\nesecutiva dalla data della notifica all\u2019interessato del provvedimento che la\ninfligge. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. La sospensione cautelare\nperde efficacia nei seguenti casi: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>a) <\/em>qualora,\nnel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, la sezione competente del\nConsiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento\nsanzionatorio; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>b) <\/em>qualora\nla sezione competente del Consiglio distrettuale di disciplina deliberi non\nesservi luogo a provvedimento disciplinare; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>c) <\/em>qualora\nla sezione competente del Consiglio distrettuale di disciplina disponga\nl\u2019irrogazione delle sanzioni dell\u2019avvertimento o della censura. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. La sospensione cautelare\npu\u00f2 essere revocata o modificata nella sua durata anche d\u2019ufficio in ogni\nmomento dalla sezione che l\u2019ha disposta qualora, anche per circostanze\nsopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi. Sull\u2019istanza di revoca o\ndi modifica presentata dall\u2019interessato \u00e8 competente a pronunciarsi altra\nsezione, diversa da quella che ebbe a disporre il provvedimento cautelare,\ndesignata dal Presidente del Consiglio distrettuale di disciplina. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. Il Consiglio\ndistrettuale di disciplina d\u00e0 immediata notizia dell\u2019adozione della sospensione\ncautelare o della sua revoca o della sua modifica al Consiglio dell\u2019Ordine\npresso il quale \u00e8 iscritto l\u2019avvocato o il praticante affinch\u00e9 vi sia data\nesecuzione. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6. Contro la\nsospensione cautelare l\u2019interessato pu\u00f2 proporre ricorso al Consiglio nazionale\nforense nel termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento, nei modi\nprevisti per l\u2019impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Il ricorso non ha\neffetti sospensivi dell\u2019esecuzione. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Titolo\nIV <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Della\nimpugnazione delle decisioni disciplinari <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n33 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Impugnazione delle decisioni del Consiglio distrettuale di\ndisciplina <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Avverso le decisioni\ndel Consiglio distrettuale di disciplina \u00e8 ammesso ricorso avanti al Consiglio\nnazionale forense nel termine di trenta giorni dalla notifica del\nprovvedimento. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Possono proporre\nricorso: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>a) <\/em>l\u2019incolpato,\nnel caso di affermazione di responsabilit\u00e0; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>b) <\/em>il\nConsiglio dell\u2019ordine presso cui l\u2019incolpato \u00e8 iscritto, per ogni decisione; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>c) <\/em>il\nProcuratore della Repubblica, per ogni decisione; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>d) <\/em>il\nProcuratore Generale della Repubblica presso la Corte d\u2019Appello del distretto\ndove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la\ndecisione, per ogni decisione. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Il ricorso,\ncontenente anche l\u2019indirizzo pec del ricorrente o del suo difensore, deve\nessere presentato ovvero spedito a mezzo posta o a mezzo pec dall\u2019incolpato o\ndal suo difensore munito di procura speciale, nella segreteria del Consiglio\ndistrettuale di disciplina che ha emesso la decisione ovvero in quella del\nConsiglio dell\u2019Ordine presso cui l\u2019incolpato \u00e8 iscritto che immediatamente20 lo\ntrasmette al Consiglio distrettuale di disciplina per le ulteriori incombenze.\nNel caso di spedizione a mezzo posta ai fini della tempestivit\u00e0 del ricorso si\nfar\u00e0 riferimento alla data di spedizione. Qualora il ricorso sia stato\npresentato o inviato presso la segreteria del Consiglio distrettuale di\ndisciplina, questa provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio\ndell\u2019Ordine presso il quale il ricorrente \u00e8 iscritto 21. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">20 Con delibera immediatamente\nesecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 febbraio 2018, il termine\n\u00absenza indugio\u00bb \u00e8 stato sostituito con il termine \u00abimmediatamente\u00bb. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">21 Periodo aggiunto, con delibera\nimmediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 febbraio\n2018. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. Il ricorso \u00e8\nnotificato a cura del Consiglio distrettuale di disciplina al Pubblico\nMinistero e al Procuratore Generale presso la Corte d\u2019Appello, i quali possono\nproporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. La proposizione del\nricorso sospende l\u2019esecuzione del provvedimento impugnato. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Titolo\nV <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dell\u2019esecuzione\ndelle decisioni disciplinari <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n34 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Esecutivit\u00e0 della decisione disciplinare <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. La decisione emessa\ndal Consiglio distrettuale di disciplina, decorsi i termini per l\u2019impugnazione,\ndiviene esecutiva. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Gli effetti delle\nsospensioni e delle radiazioni decorrono dalla scadenza del termine previsto\nper la impugnazione della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina,\nse non proposta, ovvero dal giorno successivo alla notifica all\u2019incolpato della\nsentenza del Consiglio nazionale forense che decide sull\u2019impugnazione.\nL\u2019incolpato \u00e8 tenuto ad astenersi dall\u2019esercizio della professione o dal\ntirocinio senza necessit\u00e0 di alcun ulteriore avviso. In ogni caso, il Consiglio\ndistrettuale di disciplina comunica immediatamente al Consiglio dell\u2019Ordine di\nappartenenza dell\u2019iscritto la data di esecutivit\u00e0 della decisione. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n35 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Esecuzione della decisione disciplinare <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Per l\u2019esecuzione di\ntutte le sanzioni disciplinari \u00e8 competente il Consiglio dell\u2019Ordine al cui\nalbo o registro \u00e8 iscritto l\u2019incolpato. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Quando sia divenuta\ndefinitiva la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che\npronuncia il proscioglimento, il Segretario del Consiglio distrettuale di\ndisciplina ne d\u00e0 comunicazione sia all\u2019Ordine di appartenenza, che a quello che\nabbia eventualmente attivato il procedimento disciplinare ex art. 50 della\nlegge 31 dicembre 2012, n. 247, trasmettendo a ciascuno copia della decisione\ncorredata dalle relazioni di notifica. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Nell\u2019ipotesi di\nsanzioni sostanziali il Presidente del Consiglio dell\u2019Ordine di appartenenza\ndell\u2019iscritto, avuta notizia dell\u2019esecutivit\u00e0 della sanzione, verifica senza indugio\nla data della notifica della decisione del Consiglio distrettuale di disciplina\ned invia all\u2019avvocato sanzionato, a mezzo pec o raccomandata con avviso di\nricevimento nel domicilio professionale ed in quello del difensore designato\nper il procedimento, una comunicazione recante la data di decorrenza\ndell\u2019esecuzione della sanzione e quella finale. Nell\u2019ipotesi di sanzioni\nformali il Consiglio dell\u2019Ordine procede esclusivamente all\u2019inserimento della\ndecisione nel fascicolo personale dell\u2019iscritto. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. Nel caso in cui\nsiano inflitte la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di\nesse \u00e8 data comunicazione senza indugio: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>a) <\/em>ai\ncapi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il Consiglio dell\u2019Ordine\ncompetente per l\u2019esecuzione; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>b) <\/em>a\ntutti i Consigli dell\u2019Ordine; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. Copia della\ncomunicazione \u00e8 affissa presso gli uffici del Consiglio dell\u2019Ordine di\nappartenenza dell\u2019iscritto che \u00e8 competente per l\u2019esecuzione. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6. Qualora sia stata\nirrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto al quale, per il\nmedesimo fatto, sia stata applicata la sospensione cautelare, il Consiglio\ndell\u2019Ordine determina d\u2019ufficio senza ritardo la durata residua della sanzione,\ndetraendo il periodo di sospensione cautelare gi\u00e0 scontato. In questo caso l\u2019estratto\ndella delibera contenente il termine finale della sanzione \u00e8 immediatamente\nnotificato all\u2019interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 2. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Titolo\nVI <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Della\nriapertura del procedimento disciplinare <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n36 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Riapertura del procedimento disciplinare <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Il procedimento\ndisciplinare, concluso con provvedimento definitivo, \u00e8 riaperto: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>a) <\/em>se\n\u00e8 stata inflitta una sanzione disciplinare e, in ipotesi di identit\u00e0 dei fatti\noggetto di indagine disciplinare e del processo penale, qualora l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria\nabbia emesso sentenza di assoluzione perch\u00e9 il fatto non sussiste o perch\u00e9\nl\u2019incolpato non lo ha commesso. In tale caso deve essere pronunciato il\nproscioglimento anche in sede disciplinare; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>b) <\/em>se\nin sede disciplinare \u00e8 stato pronunciato il proscioglimento e l\u2019autorit\u00e0\ngiudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su\nelementi rilevanti per l\u2019accertamento della responsabilit\u00e0 disciplinare che non\nsono stati valutati dal Consiglio distrettuale di disciplina. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In tale caso i nuovi\nelementi sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. La riapertura del\nprocedimento disciplinare avviene a richiesta dell\u2019interessato o d\u2019ufficio con\nle forme del procedimento ordinario. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Per la riapertura\ndel procedimento e per i provvedimenti conseguenti \u00e8 competente il Consiglio\ndistrettuale di disciplina che ha emesso la decisione. Il giudizio \u00e8 affidato a\nuna sezione in composizione diversa da quella che ha deciso. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. Nel caso di cui al\nprimo comma lett. a), la riapertura del procedimento disciplinare pu\u00f2 avvenire\nin ogni tempo: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>a) <\/em>d&#8217;ufficio,\nad istanza del Consiglio dell\u2019Ordine o del Consiglio distrettuale di disciplina\nche, avendo inflitto la sanzione disciplinare, abbia avuto in qualsiasi modo\nnotizia della pronuncia della sentenza penale di assoluzione perch\u00e9 il fatto\nnon sussiste o perch\u00e9 l&#8217;incolpato non l&#8217;ha commesso; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>b) <\/em>ad\nistanza dell&#8217;interessato. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Titolo\nVII <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dei\npoteri ispettivi e di controllo del Consiglio Nazionale Forense <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n37 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Poteri ispettivi e di controllo del C.N.F. 22 <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">22 Titolo e rubrica cos\u00ec modificati, con\ndelibera immediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24\nmarzo 2017. Il testo originario cos\u00ec recitava: \u00ab<em>Poteri ispettivi del C.N.F.<\/em>\u00bb.\n<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1.\nIl Consiglio nazionale forense vigila sul corretto esercizio dell\u2019azione\ndisciplinare e sullo svolgimento dei procedimenti disciplinari. A tal fine pu\u00f2:\n<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>a) <\/em>richiedere\nai Consigli distrettuali di disciplina notizie relative all\u2019attivit\u00e0\ndisciplinare svolta; &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>b)\n<\/em>nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell\u2019albo\nspeciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per\nil controllo del regolare funzionamento dei Consigli distrettuali di disciplina\nquanto all\u2019esercizio delle funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori\npossono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti\narchiviati e redigono e inviano al Consiglio nazionale forense la relazione su\nquanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>c) <\/em>disporre\nla decadenza dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina. Al\ncomponente decaduto subentra il primo dei non eletti mantenendo il rispetto\ndelle quote di genere; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>d) <\/em>valutare\nla congruit\u00e0 della delibera assunta dall\u2019Adunanza plenaria del Consiglio\ndistrettuale di disciplina prevista dall\u2019art. 2, comma 3 del presente\nregolamento 23. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">23 Lettera aggiunta, con delibera\nimmediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo\n2017. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">24 Titolo cos\u00ec modificato, con delibera\nimmediatamente esecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo\n2017. Il testo originario cos\u00ec recitava: \u00ab<em>Poteri ispettivi del C.N.F.<\/em>\u00bb. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">25 Articolo aggiunto, con delibera immediatamente\nesecutiva, assunta nella seduta amministrativa del 24 marzo 2017. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Titolo\nVIII <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Disposizioni\nfinali e transitorie 24 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n38 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Disciplina transitoria per i procedimenti disciplinari\npendenti alla data di insediamento del Consiglio distrettuale di disciplina 25 <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Al momento\ndell\u2019insediamento del nuovo consiglio distrettuale di disciplina, il Presidente\nprocede alla riassegnazione dei procedimenti pendenti secondo i criteri di cui\nall\u2019art. 2: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>a) <\/em>quanto\nai procedimenti per i quali \u00e8 gi\u00e0 stata assunta la delibera di incolpazione ai\nsensi dell\u2019art. 18 del presente Regolamento, seguendo l\u2019ordine cronologico di\nadozione della delibera partendo dalla pi\u00f9 risalente nel tempo; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>b) <\/em>quanto\nai procedimenti gi\u00e0 assegnati alla sezione ove non sia stata assunta la\ndelibera di cui all\u2019art. 18 del presente Regolamento, seguendo l\u2019ordine\ncronologico di iscrizione nel Registro Riservato partendo dal pi\u00f9 risalente nel\ntempo. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art.\n39 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Entrata in vigore <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Il presente\nregolamento entra in vigore il 1\u00b0 gennaio 2015.<\/p>\n\n\n\n<table class=\"wp-block-table\"><tbody><tr><td>\n  <strong>ALLEGATO\n  1 (<em>tabella art. 4, comma 4 del presente Regolamento, ripresa dall\u2019art. 1\n  disp. att. c.p.p.<\/em>) <\/strong><em>Dal distretto di\u2026 <\/em>\n  <\/td><td>\n  <em>Al distretto\n  di\u2026 <\/em>\n  <\/td><\/tr><tr><td>\n  &nbsp;\n  <\/td><td>\n  &nbsp;\n  <\/td><\/tr><tr><td>\n  Roma \n  <\/td><td>\n  Perugia \n  <\/td><\/tr><tr><td>\n  Perugia \n  <\/td><td>\n  Firenze \n  <\/td><\/tr><tr><td>\n  Firenze \n  <\/td><td>\n  Genova \n  <\/td><\/tr><tr><td>\n  Genova \n  <\/td><td>\n  Torino \n  <\/td><\/tr><tr><td>\n  Torino \n  <\/td><td>\n  Milano \n  <\/td><\/tr><tr><td>\n  Milano \n  <\/td><td>\n  Brescia \n  <\/td><\/tr><tr><td>\n  Brescia \n  <\/td><td>\n  Venezia \n  <\/td><\/tr><tr><td>\n  Venezia \n  <\/td><td>\n  Trento \n  <\/td><\/tr><tr><td>\n  Trento \n  <\/td><td>\n  Trieste \n  <\/td><\/tr><tr><td>\n  Trieste \n  <\/td><td>\n  Bologna \n  <\/td><\/tr><tr><td>\n  Bologna \n  <\/td><td>\n  Ancona \n  <\/td><\/tr><tr><td>\n  Ancona \n  <\/td><td>\n  L\u2019Aquila \n  <\/td><\/tr><tr><td>\n  L\u2019Aquila \n  <\/td><td>\n  Campobasso \n  <\/td><\/tr><tr><td>\n  Campobasso \n  <\/td><td>\n  Bari \n  <\/td><\/tr><tr><td>\n  Bari \n  <\/td><td>\n  Lecce \n  <\/td><\/tr><tr><td>\n  Lecce \n  <\/td><td>\n  Potenza \n  <\/td><\/tr><tr><td>\n  Potenza \n  <\/td><td>\n  Catanzaro \n  <\/td><\/tr><tr><td>\n  Cagliari \n  <\/td><td>\n  Roma \n  <\/td><\/tr><tr><td>\n  Palermo \n  <\/td><td>\n  Caltanissetta \n  <\/td><\/tr><tr><td>\n  Caltanissetta \n  <\/td><td>\n  Catania \n  <\/td><\/tr><tr><td>\n  Catania \n  <\/td><td>\n  Messina \n  <\/td><\/tr><tr><td>\n  Messina \n  <\/td><td>\n  Reggio\n  Calabria \n  <\/td><\/tr><tr><td>\n  Reggio\n  Calabria \n  <\/td><td>\n  Catanzaro \n  <\/td><\/tr><tr><td>\n  Catanzaro \n  <\/td><td>\n  Salerno \n  <\/td><\/tr><tr><td>\n  Salerno \n  <\/td><td>\n  Napoli \n  <\/td><\/tr><tr><td>\n  Napoli \n  <\/td><td>\n  Roma \n  <\/td><\/tr><\/tbody><\/table>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA La Consigliera Segretaria&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Avv. Rosa Capria &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Roma, 19 aprile 2019 N. 2-C-2019 Ill.mi Signori Avvocati &#8211; PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL\u2019 ORDINE DEGLI AVVOCATI &#8211; PRESIDENTI DELLE UNIONI REGIONALI FORENSI &#8211; PRESIDENTI DEI CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA L O R O S E D I OGGETTO:REGOLAMENTO CNF [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-117","page","type-page","status-publish","hentry"],"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.consigliodistrettuale.it\/ancona\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/117","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.consigliodistrettuale.it\/ancona\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.consigliodistrettuale.it\/ancona\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.consigliodistrettuale.it\/ancona\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.consigliodistrettuale.it\/ancona\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=117"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.consigliodistrettuale.it\/ancona\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/117\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":158,"href":"https:\/\/www.consigliodistrettuale.it\/ancona\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/117\/revisions\/158"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.consigliodistrettuale.it\/ancona\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=117"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}