{"id":116,"date":"2019-09-11T10:22:33","date_gmt":"2019-09-11T08:22:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.consigliodistrettuale.it\/ancona\/?page_id=116"},"modified":"2019-11-10T18:40:19","modified_gmt":"2019-11-10T17:40:19","slug":"codice-deontologico","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.consigliodistrettuale.it\/ancona\/?page_id=116","title":{"rendered":"Codice Deontologico"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>CODICE DEONTOLOGICO FORENSE <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>(approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio\n2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16 ottobre\n2014) <\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>SOMMARIO <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>TITOLO I PRINCIPI GENERALI &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.3 <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 1 \u2013 L\u2019avvocato &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..3 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 2 \u2013 Norme deontologiche e ambito di applicazione &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;3 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 3 \u2013 Attivit\u00e0 all\u2019estero e attivit\u00e0 in Italia dello\nstraniero &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;3 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 4 \u2013 Volontariet\u00e0 dell\u2019azione &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..4 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 5 \u2013 Condizione per l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;4 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 6 \u2013 Dovere di evitare incompatibilit\u00e0 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..4 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 7 \u2013 Responsabilit\u00e0 disciplinare per atti di associati,\ncollaboratori e sostituti &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..4 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 8 &#8211; Responsabilit\u00e0 disciplinare della societ\u00e0 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..4 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 9 \u2013 Doveri di probit\u00e0, dignit\u00e0, decoro e indipendenza &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..4 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 10 \u2013 Dovere di fedelt\u00e0 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.5 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 11 \u2013 Rapporto di fiducia e accettazione dell\u2019incarico &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;5 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 12 \u2013 Dovere di diligenza &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.5 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 13 \u2013 Dovere di segretezza e riservatezza &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;5 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 14 \u2013 Dovere di competenza &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;5 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 15 \u2013 Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..6 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 16 \u2013 Dovere di adempimento fiscale, previdenziale,\nassicurativo e contributivo&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..6 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 17 \u2013 Informazione sull\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale &#8230;&#8230;..6 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 18 \u2013 Doveri nei rapporti con gli organi di informazione &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;6 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 19 &#8211; Doveri di lealt\u00e0 e correttezza verso i colleghi e\nle Istituzioni forensi &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.6 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 20 &#8211; Responsabilit\u00e0 disciplinare &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..7 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 21 &#8211; Potest\u00e0 disciplinare &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;7 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 22 \u2013 Sanzioni &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;8 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>TITOLO II RAPPORTI CON IL CLIENTE E CON LA PARTE\nASSISTITA &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..9 <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 23 \u2013 Conferimento dell\u2019incarico &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;9 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 24 \u2013 Conflitto di interessi &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;9 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 25 \u2013 Accordi sulla definizione del compenso &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;10 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 26 \u2013 Adempimento del mandato &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.11 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 27 \u2013 Doveri di informazione &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.11 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 28 \u2013 Riserbo e segreto professionale &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.12 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 29 \u2013 Richiesta di pagamento &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..13 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 30 \u2013 Gestione di denaro altrui &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;14 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 31 \u2013 Compensazione &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;14 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 32 \u2013 Rinuncia al mandato &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;15 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 33 \u2013 Restituzione di documenti &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.15 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 34 \u2013 Azione contro il cliente e la parte assistita per\nil pagamento del compenso &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.16 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 35 \u2013 Dovere di corretta informazione &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.16 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 36 &#8211; Divieto di attivit\u00e0 professionale senza titolo e di\nuso di titoli inesistenti &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.17 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 37 \u2013 Divieto di accaparramento di clientela &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..18 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>TITOLO III RAPPORTI CON I COLLEGHI &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..18 <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 38 \u2013 Rapporto di colleganza &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.18 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 39 \u2013 Rapporti con i collaboratori dello studio &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..19 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 40 \u2013 Rapporti con i praticanti &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..19 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 41 \u2013 Rapporti con parte assistita da collega &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.19 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 42 \u2013 Notizie riguardanti il collega &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..20 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 43 \u2013 Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad\naltro collega &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;20 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 44 \u2013 Divieto di impugnazione della transazione raggiunta\ncon il collega &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..20 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 45 \u2013 Sostituzione del collega nell\u2019attivit\u00e0 di difesa\n&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;20 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>TITOLO IV DOVERI DELL\u2019AVVOCATO NEL PROCESSO &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;21 <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 46 \u2013 Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganza &#8230;21 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 47 \u2013 Obbligo di dare istruzioni e informazioni al collega &#8230;&#8230;&#8230;.21 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 48 \u2013 Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con\nil collega &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..22 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 49 \u2013 Doveri del difensore &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..22 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 50 \u2013 Dovere di verit\u00e0 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.23 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 51 \u2013 La testimonianza dell\u2019avvocato &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.23 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 52 \u2013 Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti &#8230;&#8230; 24<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 54 \u2013 Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori,\nperiti e consulenti tecnici &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..24 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 55 \u2013 Rapporti con i testimoni e persone informate &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..25 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 56 \u2013 Ascolto del minore &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.26 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 57 \u2013 Rapporti con organi di informazione e attivit\u00e0 di\ncomunicazione &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;27 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 58 \u2013 Notifica in proprio &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.27 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 59 \u2013 Calendario del processo &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;27 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 60 \u2013 Astensione dalle udienze &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.27 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 61 \u2013 Arbitrato &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.28 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 62 \u2013 Mediazione &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;29 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>TITOLO V RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.30 <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 63 \u2013 Rapporti con i terzi &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..30 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 64 \u2013 Obbligo di provvedere all\u2019adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;30 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 65 \u2013 Minaccia di azioni alla controparte &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..30 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 66 \u2013 Pluralit\u00e0 di azioni nei confronti della controparte &#8230;&#8230;&#8230;31 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 67 \u2013 Richiesta di compenso professionale alla controparte &#8230;&#8230;31 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 68 \u2013 Assunzione di incarichi contro una parte gi\u00e0 assistita &#8230;&#8230;.31 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>TITOLO VI RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI FORENSI &#8230;&#8230;..32 <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 69 \u2013 Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..32 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 70 \u2013 Rapporti con il Consiglio dell\u2019Ordine &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;32 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 71 \u2013 Dovere di collaborazione &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.33 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 72 \u2013 Esame di abilitazione &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.33 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>TITOLO VII DISPOSIZIONE FINALE &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;34 <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Art. 73 &#8211; Entrata in vigore &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.34 <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>TITOLO I PRINCIPI GENERALI <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 1 \u2013 L\u2019avvocato <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato tutela, in ogni sede, il diritto alla libert\u00e0,\nl\u2019inviolabilit\u00e0 e l\u2019effettivit\u00e0 della difesa, assicurando, nel processo, la\nregolarit\u00e0 del giudizio e del contraddittorio. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato, nell\u2019esercizio del suo ministero, vigila sulla\nconformit\u00e0 delle leggi ai principi della Costituzione e dell\u2019Ordinamento\ndell\u2019Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonch\u00e9 di quelli\ndella Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u2019uomo e delle libert\u00e0\nfondamentali, a tutela e nell\u2019interesse della parte assistita. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Le norme deontologiche sono essenziali per la\nrealizzazione e la tutela dell&#8217;affidamento della collettivit\u00e0 e della\nclientela, della correttezza dei comportamenti, della qualit\u00e0 ed efficacia\ndella prestazione professionale. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 2 \u2013 Norme deontologiche e ambito di applicazione <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati\nnella loro attivit\u00e0 professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i\nterzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quando ne\nrisulti compromessa la reputazione personale o l\u2019immagine della professione\nforense. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. I praticanti sono soggetti ai doveri e alle norme\ndeontologiche degli avvocati e al potere disciplinare degli Organi forensi. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 3 \u2013 Attivit\u00e0 all\u2019estero e attivit\u00e0 in Italia\ndello straniero <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Nell\u2019esercizio di attivit\u00e0 professionale all\u2019estero\nl\u2019avvocato italiano deve rispettare le norme deontologiche interne, nonch\u00e9\nquelle del Paese in cui viene svolta l\u2019attivit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. In caso di contrasto fra le due normative prevale quella\ndel Paese ospitante, purch\u00e9 non confliggente con l\u2019interesse pubblico al\ncorretto esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. L\u2019avvocato straniero, nell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0\nprofessionale in Italia, \u00e8 tenuto al rispetto delle norme deontologiche\nitaliane. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 4 \u2013 Volontariet\u00e0 dell\u2019azione <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. La responsabilit\u00e0 disciplinare discende dalla inosservanza\ndei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia,\nnonch\u00e9 dalla coscienza e volont\u00e0 delle azioni od omissioni. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato, cui sia imputabile un comportamento non\ncolposo che abbia violato la legge penale, \u00e8 sottoposto a procedimento\ndisciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto\ncommesso. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 5 \u2013 Condizione per l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0\nprofessionale <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019iscrizione agli albi costituisce condizione per l\u2019esercizio\ndell\u2019attivit\u00e0 riservata all\u2019avvocato. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 6 \u2013 Dovere di evitare incompatibilit\u00e0 <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato deve evitare attivit\u00e0 incompatibili con la\npermanenza dell\u2019iscrizione all&#8217;albo. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L&#8217;avvocato non deve svolgere attivit\u00e0 comunque\nincompatibili con i doveri di indipendenza, dignit\u00e0 e decoro della professione\nforense. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 7 \u2013 Responsabilit\u00e0 disciplinare per atti di\nassociati, collaboratori e sostituti <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019avvocato \u00e8 personalmente responsabile per condotte,\ndeterminate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e\nsostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma\nresponsabilit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 8 &#8211; Responsabilit\u00e0 disciplinare della societ\u00e0 <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Alla societ\u00e0 tra avvocati si applicano, in quanto\ncompatibili, le norme del presente codice. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. La responsabilit\u00e0 disciplinare della societ\u00e0 concorre con\nquella del socio quando la violazione deontologica commessa da quest\u2019ultimo \u00e8\nricollegabile a direttive impartite dalla societ\u00e0. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 9 \u2013 Doveri di probit\u00e0, dignit\u00e0, decoro e\nindipendenza <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato deve esercitare l\u2019attivit\u00e0 professionale con\nindipendenza, lealt\u00e0, correttezza, probit\u00e0, dignit\u00e0, decoro, diligenza e\ncompetenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa,\nrispettando i principi della corretta e leale concorrenza. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato, anche al di fuori dell\u2019attivit\u00e0 professionale,\ndeve osservare i doveri di probit\u00e0, dignit\u00e0 e decoro, nella salvaguardia della\npropria reputazione e della immagine della professione forense. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 10 \u2013 Dovere di fedelt\u00e0 <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto,\nsvolgendo la propria attivit\u00e0 a tutela dell\u2019interesse della parte assistita e\nnel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 11 \u2013 Rapporto di fiducia e accettazione\ndell\u2019incarico <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato \u00e8 libero di accettare l\u2019incarico. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita \u00e8\nfondato sulla fiducia. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. L\u2019avvocato iscritto nell\u2019elenco dei difensori d\u2019ufficio,\nquando nominato, non pu\u00f2, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la\npropria attivit\u00e0 o interromperla. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. L\u2019avvocato iscritto nell\u2019elenco dei difensori per il\npatrocinio a spese dello Stato pu\u00f2 rifiutare la nomina o recedere dall\u2019incarico\nconferito dal non abbiente solo per giustificati motivi. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 12 \u2013 Dovere di diligenza <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019avvocato deve svolgere la propria attivit\u00e0 con coscienza e\ndiligenza, assicurando la qualit\u00e0 della prestazione professionale. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 13 \u2013 Dovere di segretezza e riservatezza <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019avvocato \u00e8 tenuto, nell\u2019interesse del cliente e della parte\nassistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo\nriserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell\u2019attivit\u00e0 di\nrappresentanza e assistenza in giudizio, nonch\u00e9 nello svolgimento dell\u2019attivit\u00e0\ndi consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni\nprofessionali. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 14 \u2013 Dovere di competenza <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019avvocato, al fine di assicurare la qualit\u00e0 delle\nprestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di\nsvolgere con adeguata competenza. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 15 \u2013 Dovere di aggiornamento professionale e di\nformazione continua <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019avvocato deve curare costantemente la preparazione\nprofessionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare\nriferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attivit\u00e0 prevalente. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 16 \u2013 Dovere di adempimento fiscale,\nprevidenziale, assicurativo e contributivo <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e\nprevidenziali previsti dalle norme in materia. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi\nprevisti dalla legge. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. L\u2019avvocato deve corrispondere regolarmente e\ntempestivamente i contributi dovuti alle Istituzioni forensi. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 17 \u2013 Informazione sull\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0\nprofessionale <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. \u00c8 consentita all\u2019avvocato, a tutela dell\u2019affidamento della\ncollettivit\u00e0, l\u2019informazione sulla propria attivit\u00e0 professionale,\nsull\u2019organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni\ne titoli scientifici e professionali posseduti. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo,\nanche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non\nequivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare\nriferimento alla natura e ai limiti dell\u2019obbligazione professionale. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 18 \u2013 Doveri nei rapporti con gli organi di\ninformazione <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Nei rapporti con gli organi di informazione l\u2019avvocato\ndeve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione\ne riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell\u2019esclusivo\ninteresse di quest\u2019ultima, pu\u00f2 fornire agli organi di informazione notizie\npurch\u00e9 non coperte dal segreto di indagine. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L&#8217;avvocato \u00e8 tenuto in ogni caso ad assicurare l\u2019anonimato\ndei minori. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 19 &#8211; Doveri di lealt\u00e0 e correttezza verso i\ncolleghi e le Istituzioni forensi <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle\nIstituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealt\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 20 &#8211; Responsabilit\u00e0 disciplinare <\/em><\/strong><strong><em>1 <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1\nL\u2019articolo \u00e8 stato modificato con\ndelibera del Consiglio nazionale forense del 23 febbraio 2018, pubblicata nella\nGazzetta Ufficiale, Serie Generale 13 aprile 2018, n. 86, all\u2019esito delle\nprocedure di consultazione di cui all\u2019art. 35, comma 1, lett. d) della legge 31\ndicembre 2012, n. 247, avviate ai sensi della delibera del Consiglio nazionale\nforense del 22 settembre 2017. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con\nla predetta delibera del 23 febbraio u.s. il Consiglio nazionale forense ha\nprovveduto a riformulare il comma 1 e ad aggiungere il comma 2. Le modifiche\nsono entrate in vigore il 12 giugno 2018. Il testo precedente del comma 1 cos\u00ec\nrecitava: \u00ab<em>La violazione dei doveri di cui ai precedenti articoli costituisce\nillecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste nei titoli II, III,\nIV, V, VI di questo codice.<\/em>\u00bb. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui\nai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta\nimposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai\nsensi dell\u2019art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate\nai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l\u2019applicazione\ndelle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi\ncomportano l\u2019applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52\nlettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da\ndeterminarsi, quanto alla loro entit\u00e0, sulla base dei criteri di cui agli\narticoli 21 e 22 di questo codice. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 21 &#8211; Potest\u00e0 disciplinare <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Spetta agli Organi disciplinari la potest\u00e0 di applicare,\nnel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le\nsanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica commessa. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Oggetto di valutazione \u00e8 il comportamento complessivo\ndell\u2019incolpato; la sanzione \u00e8 unica anche quando siano contestati pi\u00f9 addebiti\nnell\u2019ambito del medesimo procedimento. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. La sanzione deve essere commisurata alla gravit\u00e0 del\nfatto, al grado della colpa, all\u2019eventuale sussistenza del dolo ed alla sua\nintensit\u00e0, al comportamento dell\u2019incolpato, precedente e successivo al fatto,\navuto riguardo alle circostanze, soggettive e oggettive, nel cui contesto \u00e8\navvenuta la violazione. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. Nella determinazione della sanzione si deve altres\u00ec tenere\nconto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente,\ndella compromissione dell\u2019immagine della professione forense, della vita\nprofessionale, dei precedenti disciplinari. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 22 \u2013 Sanzioni <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Le sanzioni disciplinari sono: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a) Avvertimento: consiste nell\u2019informare l\u2019incolpato che la\nsua condotta non \u00e8 stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con\ninvito ad astenersi dal compiere altre infrazioni; pu\u00f2 essere deliberato quando\nil fatto contestato non \u00e8 grave e vi \u00e8 motivo di ritenere che l\u2019incolpato non\ncommetta altre infrazioni. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">b) Censura: consiste nel biasimo formale e si applica quando\nla gravit\u00e0 dell\u2019infrazione, il grado di responsabilit\u00e0, i precedenti\ndell\u2019incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere\nche egli non incorrer\u00e0 in un\u2019altra infrazione. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">c) Sospensione: consiste nell\u2019esclusione temporanea, da due\nmesi a cinque anni, dall\u2019esercizio della professione o dal praticantato e si\napplica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilit\u00e0 gravi o\nquando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.\n<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">d) Radiazione: consiste nell\u2019esclusione definitiva dall\u2019albo,\nelenco o registro e impedisce l\u2019iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o\nregistro, fatto salvo quanto previsto dalla legge; \u00e8 inflitta per violazioni\nmolto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell\u2019incolpato nell\u2019albo,\nelenco o registro. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Nei casi pi\u00f9 gravi, la sanzione disciplinare pu\u00f2 essere\naumentata, nel suo massimo: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a) fino alla sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0\nprofessionale per due mesi, nel caso sia prevista la sanzione\ndell\u2019avvertimento; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">b) fino alla sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0\nprofessionale non superiore a un anno, nel caso sia prevista la sanzione della\ncensura; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">c) fino alla sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0\nprofessionale non superiore a tre anni, nel caso sia prevista la sanzione della\nsospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale fino a un anno; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">d) fino alla radiazione, nel caso sia prevista la sanzione\ndella sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da uno a tre anni.\n<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Nei casi meno gravi, la sanzione disciplinare pu\u00f2 essere\ndiminuita: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a) all\u2019avvertimento, nel caso sia prevista la sanzione della\ncensura; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">b) alla censura, nel caso sia prevista la sanzione della\nsospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale fino a un anno; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">c) alla sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0\nprofessionale fino a due mesi nel caso sia prevista la sospensione\ndall\u2019esercizio della professione da uno a tre anni. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, all\u2019incolpato \u00e8\nfatto richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>TITOLO II RAPPORTI CON IL CLIENTE E CON LA PARTE\nASSISTITA <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 23 \u2013 Conferimento dell\u2019incarico <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019incarico \u00e8 conferito dalla parte assistita; qualora sia\nconferito da un terzo, nell\u2019interesse proprio o della parte assistita,\nl\u2019incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest\u2019ultima e va\nsvolto nel suo esclusivo interesse. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato, prima di assumere l\u2019incarico, deve accertare\nl\u2019identit\u00e0 della persona che lo conferisce e della parte assistita. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. L\u2019avvocato, dopo il conferimento del mandato, non deve\nintrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici,\npatrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo\npossano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto dall\u2019art.\n25. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. L\u2019avvocato non deve consigliare azioni inutilmente\ngravose. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. L\u2019avvocato \u00e8 libero di accettare l\u2019incarico, ma deve\nrifiutare di prestare la propria attivit\u00e0 quando, dagli elementi conosciuti,\ndesuma che essa sia finalizzata alla realizzazione di operazione illecita. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6. L\u2019avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi\nnulli, illeciti o fraudolenti. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta\nl\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento. La violazione dei\ndivieti di cui ai commi 3 e 4 comporta l\u2019applicazione della sanzione\ndisciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 5 e 6\ncomporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della sospensione\ndall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da uno a tre anni. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 24 \u2013 Conflitto di interessi <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato deve astenersi dal prestare attivit\u00e0\nprofessionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi\ndella parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro\nincarico anche non professionale. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato nell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale deve\nconservare la propria indipendenza e difendere la propria libert\u00e0 da pressioni\no condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la\npropria sfera personale. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui\nil nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite\nda altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte\npossa favorire ingiustamente un\u2019altra parte assistita o cliente, l\u2019adempimento\ndi un precedente mandato limiti l\u2019indipendenza dell\u2019avvocato nello svolgimento\ndel nuovo incarico. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. L\u2019avvocato deve comunicare alla parte assistita e al\ncliente l\u2019esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell\u2019attivit\u00e0\nrichiesta. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi\ninteressi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una\nstessa societ\u00e0 di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli\nstessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta\nl\u2019applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall\u2019esercizio\ndell\u2019attivit\u00e0 professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui\nai commi 2 e 4 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della\ncensura. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 25 \u2013 Accordi sulla definizione del compenso <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto\ndall\u2019art. 29, quarto comma, \u00e8 libera. \u00c8 ammessa la pattuizione a tempo, in\nmisura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o pi\u00f9 affari, in base\nall\u2019assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o\nprestazioni o per l\u2019intera attivit\u00e0, a percentuale sul valore dell\u2019affare o su\nquanto si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione, non soltanto\na livello strettamente patrimoniale. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Sono vietati i patti con i quali l\u2019avvocato percepisca\ncome compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della\nprestazione o della ragione litigiosa. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. La violazione del divieto di cui al precedente comma\ncomporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della sospensione\ndall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da due a sei mesi. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 26 \u2013 Adempimento del mandato <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019accettazione di un incarico professionale presuppone la\ncompetenza a svolgerlo. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato, in caso di incarichi che comportino anche\ncompetenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte\nassistita la necessit\u00e0 di integrare l\u2019assistenza con altro collega in possesso\ndi dette competenze. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Costituisce violazione dei doveri professionali il\nmancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla\nnomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli\ninteressi della parte assistita. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. Il difensore nominato d\u2019ufficio, ove sia impedito di\npartecipare a singole attivit\u00e0 processuali, deve darne tempestiva e motivata\ncomunicazione all\u2019autorit\u00e0 procedente ovvero incaricare della difesa un collega\nche, ove accetti, \u00e8 responsabile dell\u2019adempimento dell\u2019incarico. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta\nl\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento. La violazione dei\ndoveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l\u2019applicazione della sanzione\ndisciplinare della censura. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 27 \u2013 Doveri di informazione <\/em><\/strong><strong><em>2 <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2\nL\u2019articolo \u00e8 stato modificato con\ndelibera del Consiglio nazionale forense del 23 febbraio 2018, pubblicata nella\nGazzetta Ufficiale, Serie Generale 13 aprile 2018, n. 86, all\u2019esito delle\nprocedure di consultazione di cui all\u2019art. 35, comma 1, lett. d) della legge 31\ndicembre 2012, n. 247, avviate ai sensi della delibera del Consiglio nazionale\nforense del 22 settembre 2017. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con\nla predetta delibera del 23 febbraio u.s. il Consiglio nazionale forense ha\nprovveduto a modificare il comma 3 e eliminando, dopo la parola \u00ab<em>informare<\/em>\u00bb,\nl\u2019inciso \u00ab<em>la parte assistita<\/em>\u00bb e inserendo, dopo la parola \u00ab<em>chiaramente<\/em>\u00bb,\nla seguente frase \u00ab<em>la parte assistita della possibilit\u00e0 di avvalersi del\nprocedimento di negoziazione assistita e, per iscritto,<\/em>\u00bb. Le modifiche sono\nentrate in vigore il 12 giugno 2018. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il\ntesto precedente del comma 3 cos\u00ec recitava: \u00ab<em>L&#8217;avvocato, all&#8217;atto del\nconferimento dell&#8217;incarico, deve informare la parte assistita chiaramente e per\niscritto della possibilit\u00e0 di avvalersi del procedimento di mediazione previsto\ndalla legge; deve altres\u00ec informarla dei percorsi alternativi al contenzioso\ngiudiziario, pure previsti dalla legge.<\/em>\u00bb. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato deve informare chiaramente la parte assistita,\nall\u2019atto dell\u2019assunzione dell\u2019incarico, delle caratteristiche e dell\u2019importanza\ndi quest\u2019ultimo e delle attivit\u00e0 da espletare, precisando le iniziative e le\nipotesi di soluzione. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato deve informare il cliente e la parte assistita\nsulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre,\nse richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l\u2019incarico\nprofessionale, il prevedibile costo della prestazione. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. L\u2019avvocato, all\u2019atto del conferimento dell\u2019incarico, deve\ninformare chiaramente la parte assistita della possibilit\u00e0 di avvalersi del\nprocedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilit\u00e0 di\navvalersi del procedimento di mediazione; deve altres\u00ec informarla dei percorsi\nalternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. L\u2019avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all\u2019atto del\nconferimento dell\u2019incarico, deve informare la parte assistita della possibilit\u00e0\ndi avvalersi del patrocinio a spese dello Stato. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. L\u2019avvocato deve rendere noti al cliente ed alla parte\nassistita gli estremi della propria polizza assicurativa. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6. L\u2019avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve\ninformare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui\naffidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche\nprovenienti da terzi, concernenti l\u2019oggetto del mandato e l\u2019esecuzione dello\nstesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di\ncui all\u2019art. 48, terzo comma, del presente codice. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">7. Fermo quanto previsto dall\u2019art. 26, l\u2019avvocato deve\ncomunicare alla parte assistita la necessit\u00e0 del compimento di atti necessari\nad evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli\nrelativamente agli incarichi in corso. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">8. L\u2019avvocato deve riferire alla parte assistita, se\nnell\u2019interesse di questa, il contenuto di quanto appreso legittimamente\nnell\u2019esercizio del mandato. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta\nl\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento. La violazione dei\ndoveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l\u2019applicazione della sanzione\ndisciplinare della censura. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 28 \u2013 Riserbo e segreto professionale <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. \u00c8 dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale\ndell\u2019avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull\u2019attivit\u00e0 prestata\ne su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte\nassistita, nonch\u00e9 su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza\ndel mandato. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato\nsia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. L\u2019avvocato deve adoperarsi affinch\u00e9 il rispetto del\nsegreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti,\npraticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti\ne circostanze apprese nella loro qualit\u00e0 o per effetto dell\u2019attivit\u00e0 svolta. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. \u00c8 consentito all\u2019avvocato derogare ai doveri di cui sopra\nqualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a) per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 di difesa; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">b) per impedire la commissione di un reato di particolare\ngravit\u00e0; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra\navvocato e cliente o parte assistita; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">d) nell\u2019ambito di una procedura disciplinare. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In ogni caso la divulgazione dovr\u00e0 essere limitata a quanto\nstrettamente necessario per il fine tutelato. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti\ncomporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi\nin cui la violazione attenga al segreto professionale, l\u2019applicazione della\nsospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da uno a tre anni. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 29 \u2013 Richiesta di pagamento <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato, nel corso del rapporto professionale, pu\u00f2\nchiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da\nsostenere, nonch\u00e9 di acconti sul compenso, commisurati alla quantit\u00e0 e\ncomplessit\u00e0 delle prestazioni richieste per l\u2019espletamento dell\u2019incarico. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato deve tenere la contabilit\u00e0 delle spese\nsostenute e degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente,\nla relativa nota dettagliata. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. L\u2019avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale\nper ogni pagamento ricevuto. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. L\u2019avvocato non deve richiedere compensi o acconti\nmanifestamente sproporzionati all\u2019attivit\u00e0 svolta o da svolgere. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. L\u2019avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del\ncliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello gi\u00e0 indicato, salvo\nne abbia fatta riserva. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6. L\u2019avvocato non deve subordinare al riconoscimento di\npropri diritti, o all\u2019esecuzione di prestazioni particolari da parte del\ncliente, il versamento a questi delle somme riscosse per suo conto. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">7. L\u2019avvocato non deve subordinare l\u2019esecuzione di propri\nadempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte\ndelle somme riscosse per conto del cliente o della parte assistita. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">8. L&#8217;avvocato, nominato difensore della parte ammessa al\npatrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere n\u00e9 percepire dalla parte\nassistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli\nprevisti dalla legge. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta\nl\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei\ndoveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l\u2019applicazione della sanzione\ndisciplinare della sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da\nsei mesi a un anno. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 30 \u2013 Gestione di denaro altrui <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto\ndalla parte assistita o da terzi nell\u2019adempimento dell\u2019incarico professionale\novvero quello ricevuto nell\u2019interesse della parte assistita e deve renderne\nconto sollecitamente. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente\nnecessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso\ndi quest\u2019ultima. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. L\u2019avvocato, nell\u2019esercizio della propria attivit\u00e0\nprofessionale, deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili\nad un cliente. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. L\u2019avvocato, in caso di deposito fiduciario, deve\ncontestualmente ottenere istruzioni scritte ed attenervisi. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta\nl\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei\ndoveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l\u2019applicazione della sanzione\ndisciplinare della sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da\nsei mesi a un anno. La violazione del dovere di cui al comma 3 comporta\nl\u2019applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall\u2019esercizio\ndell\u2019attivit\u00e0 professionale da uno a tre anni. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 31 \u2013 Compensazione <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato deve mettere immediatamente a disposizione\ndella parte assistita le somme riscosse per conto della stessa. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque\nricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso\nal cliente. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. L\u2019avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque\nricevute imputandole a titolo di compenso: a) quando vi sia il consenso del\ncliente e della parte assistita; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a\ntitolo di compenso a carico della controparte e l\u2019avvocato non le abbia gi\u00e0\nricevute dal cliente o dalla parte assistita; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">c) quando abbia gi\u00e0 formulato una richiesta di pagamento del\nproprio compenso espressamente accettata dal cliente. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta\nl\u2019applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall\u2019esercizio\ndell\u2019attivit\u00e0 professionale da uno a tre anni. La violazione del dovere di cui\nal comma 2 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 32 \u2013 Rinuncia al mandato <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato ha la facolt\u00e0 di recedere dal mandato, con le\ncautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. In caso di rinuncia al mandato l\u2019avvocato deve dare alla\nparte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per\nnon pregiudicarne la difesa. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. In ipotesi di irreperibilit\u00e0 della parte assistita,\nl\u2019avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera\nraccomandata all\u2019indirizzo anagrafico o all\u2019ultimo domicilio conosciuto o a\nmezzo p.e.c.; con l\u2019adempimento di tale formalit\u00e0, fermi restando gli obblighi\ndi legge, l\u2019avvocato \u00e8 esonerato da ogni altra attivit\u00e0, indipendentemente\ndall\u2019effettiva ricezione della rinuncia. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. L\u2019avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto\ndegli obblighi di legge, non \u00e8 responsabile per la mancata successiva\nassistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. L\u2019avvocato deve comunque informare la parte assistita\ndelle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi\ncomporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 33 \u2013 Restituzione di documenti <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo\ngli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per\nl\u2019espletamento dell\u2019incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e\ndocumenti, anche provenienti da terzi, concernenti l\u2019oggetto del mandato e l\u2019esecuzione\ndello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il\ndisposto di cui all\u2019art. 48, terzo comma, del presente codice. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato non deve subordinare la restituzione della\ndocumentazione al pagamento del proprio compenso. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. L\u2019avvocato pu\u00f2 estrarre e conservare copia di tale\ndocumentazione, anche senza il consenso del cliente e della parte assistita. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta\nl\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento. La violazione del\ndivieto di cui al comma 2 comporta l\u2019applicazione della censura. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 34 \u2013 Azione contro il cliente e la parte assistita\nper il pagamento del compenso <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del\ncliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni\nprofessionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. La violazione del dovere di cui al comma precedente\ncomporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 35 \u2013 Dovere di corretta informazione <\/em><\/strong><strong><em>3 <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3\nL\u2019articolo \u00e8 stato modificato con\ndelibera del Consiglio nazionale forense del 22 gennaio 2016, pubblicata nella\nGazzetta Ufficiale, Serie Generale 3 maggio 2016, n. 102, all\u2019esito delle\nprocedure di consultazione di cui all\u2019art. 35, comma 1, lett. d) della legge 31\ndicembre 2012, n. 247, avviate ai sensi della delibera del Consiglio nazionale\nforense del 22 gennaio 2016. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con\nla predetta delibera del 22 gennaio u.s. il Consiglio nazionale forense ha\nprovveduto: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211;\na modificare il comma 1, inserendo l\u2019inciso: \u00ab<em>quali che siano i mezzi\nutilizzati per rendere le stesse<\/em>\u00bb; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211;\na sopprimere i commi 9 e 10; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&#8211;\na rinumerare, di conseguenza, i commi 11 e 12. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le\nmodifiche sono entrate in vigore il 2 luglio 2016. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il\ntesto precedente del comma 1 cos\u00ec recitava: \u00ab<em>1. L\u2019avvocato che d\u00e0\ninformazioni sulla propria attivit\u00e0 professionale deve rispettare i doveri di\nverit\u00e0, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni\ncaso riferimento alla natura e ai limiti dell\u2019obbligazione professionale<\/em>.\u00bb.\n<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I\ncommi soppressi cos\u00ec recitavano: \u00ab<em>9. L\u2019avvocato pu\u00f2 utilizzare, a fini\ninformativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza\nreindirizzamento, direttamente riconducibili a s\u00e9, allo studio legale associato\no alla societ\u00e0 di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al\nConsiglio dell\u2019Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito\nstesso. &#8211; 10. L\u2019avvocato \u00e8 responsabile del contenuto e della sicurezza del\nproprio sito, che non pu\u00f2 contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia\nmediante l\u2019indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o\nesterni al sito<\/em>.\u00bb <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato che d\u00e0 informazioni sulla propria attivit\u00e0\nprofessionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve\nrispettare i doveri di verit\u00e0, correttezza, trasparenza, segretezza e\nriservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell\u2019obbligazione\nprofessionale. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato non deve dare informazioni comparative con\naltri professionisti n\u00e9 equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che\ncontengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l\u2019attivit\u00e0\nprofessionale. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. L\u2019avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso\nindicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l\u2019Ordine di\nappartenenza. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. L\u2019avvocato pu\u00f2 utilizzare il titolo accademico di\nprofessore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche;\nspecificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. L\u2019iscritto nel registro dei praticanti pu\u00f2 usare\nesclusivamente e per esteso il titolo di \u201cpraticante avvocato\u201d, con l\u2019eventuale\nindicazione di \u201cabilitato al patrocinio\u201d qualora abbia conseguito tale\nabilitazione. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6. Non \u00e8 consentita l\u2019indicazione di nominativi di\nprofessionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo\nstudio dell\u2019avvocato. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">7. L\u2019avvocato non pu\u00f2 utilizzare nell\u2019informazione il nome di\nprofessionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo\nstesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero\nnon vi sia il consenso unanime degli eredi. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">8. Nelle informazioni al pubblico l\u2019avvocato non deve\nindicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorch\u00e9 questi vi\nconsentano. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">9. Le forme e le modalit\u00e0 delle informazioni devono comunque rispettare\ni principi di dignit\u00e0 e decoro della professione. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi\ncomporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 36 &#8211; Divieto di attivit\u00e0 professionale senza\ntitolo e di uso di titoli inesistenti <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Costituisce illecito disciplinare l&#8217;uso di un titolo\nprofessionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attivit\u00e0 in mancanza di\ntitolo o in periodo di sospensione. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Costituisce altres\u00ec illecito disciplinare il comportamento\ndell&#8217;avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda\npossibile a soggetti non abilitati o sospesi l&#8217;esercizio abusivo dell&#8217;attivit\u00e0\ndi avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici\neconomici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione\ndell&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. La violazione del comma 1 comporta l&#8217;applicazione della\nsanzione disciplinare della sospensione dall&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0\nprofessionale da sei mesi a un anno. La violazione del comma 2 comporta\nl&#8217;applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall&#8217;esercizio\ndell&#8217;attivit\u00e0 professionale da due a sei mesi. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 37 \u2013 Divieto di accaparramento di clientela <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a\nmezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e\ndecoro. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a\nterzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di\nun cliente o per l\u2019ottenimento di incarichi professionali. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Costituisce infrazione disciplinare l\u2019offerta di omaggi o\nprestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per\nottenere difese o incarichi. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. E\u2019 vietato offrire, sia direttamente che per interposta\npersona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei\nluoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o\naperti al pubblico. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. E\u2019 altres\u00ec vietato all\u2019avvocato offrire, senza esserne\nrichiesto, una prestazione personalizzata e, cio\u00e8, rivolta a una persona\ndeterminata per uno specifico affare. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti\ncomporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>TITOLO III RAPPORTI CON I COLLEGHI <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 38 \u2013 Rapporto di colleganza <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato che intenda promuovere un giudizio nei\nconfronti di un collega per fatti attinenti all\u2019esercizio della professione\ndeve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l\u2019avviso possa\npregiudicare il diritto da tutelare. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato non deve registrare una conversazione\ntelefonica con un collega; la registrazione nel corso di una riunione \u00e8\nconsentita soltanto con il consenso di tutti i presenti. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. L\u2019avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire\nin giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con colleghi. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta\nl\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento. La violazione dei\ndivieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l\u2019applicazione della sanzione\ndisciplinare della censura. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 39 \u2013 Rapporti con i collaboratori dello studio <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato deve consentire ai propri collaboratori di\nmigliorare la loro preparazione professionale e non impedire od ostacolare la\nloro crescita formativa, compensandone in maniera adeguata la collaborazione,\ntenuto conto dell\u2019utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. La violazione dei doveri di cui al presente articolo\ncomporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 40 \u2013 Rapporti con i praticanti <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato deve assicurare al praticante l\u2019effettivit\u00e0 e\nla proficuit\u00e0 della pratica forense, al fine di consentirgli un\u2019adeguata\nformazione. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato deve fornire al praticante un idoneo ambiente\ndi lavoro e, fermo l\u2019obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il\nprimo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell\u2019utilizzo dei\nservizi e delle strutture dello studio. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. L\u2019avvocato deve attestare la veridicit\u00e0 delle annotazioni\ncontenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e\nsenza indulgere a motivi di favore o amicizia. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. L\u2019avvocato non deve incaricare il praticante di svolgere\nattivit\u00e0 difensiva non consentita. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta\nl\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento. La violazione del\ndivieto di cui al comma 4 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare\ndella censura. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 41 \u2013 Rapporti con parte assistita da collega <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la\ncontroparte che sappia assistita da altro collega. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado\ndel giudizio, pu\u00f2 avere contatti con le altre parti solo in presenza del loro\ndifensore o con il consenso di questi. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. L\u2019avvocato pu\u00f2 indirizzare corrispondenza direttamente\nalla controparte, inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la\nassiste, esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare\nmesse in mora, evitare prescrizioni o decadenze. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. L\u2019avvocato non deve ricevere la controparte assistita da\nun collega senza informare quest\u2019ultimo e ottenerne il consenso. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. La violazione dei doveri e divieti di cui al presente\narticolo comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 42 \u2013 Notizie riguardanti il collega <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori\nsull\u2019attivit\u00e0 professionale di un collega. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi\nalla posizione personale del collega avversario n\u00e9 utilizzare notizie relative\nalla sua persona, salvo che il collega sia parte del giudizio e che l\u2019utilizzo\ndi tali documenti e notizie sia necessario alla tutela di un diritto. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi\ncomporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 43 \u2013 Obbligo di soddisfare le prestazioni\naffidate ad altro collega <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato che incarichi direttamente altro collega di\nesercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a\ncompensarlo, ove non adempia il cliente. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. La violazione del dovere di cui al precedente comma\ncomporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 44 \u2013 Divieto di impugnazione della transazione\nraggiunta con il collega <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario\nun accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporne\nimpugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti o dei\nquali dimostri di non avere avuto conoscenza. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. La violazione del dovere di cui al precedente comma\ncomporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 45 \u2013 Sostituzione del collega nell\u2019attivit\u00e0 di\ndifesa <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Nel caso di sostituzione di un collega per revoca\ndell\u2019incarico o rinuncia, il nuovo difensore deve rendere nota la propria\nnomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l\u2019attivit\u00e0\ndifensiva, perch\u00e9 siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni\nsvolte. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. La violazione dei doveri di cui al precedente comma\ncomporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>TITOLO IV DOVERI DELL\u2019AVVOCATO NEL PROCESSO <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 46 \u2013 Dovere di difesa nel processo e rapporto di\ncolleganza <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Nell\u2019attivit\u00e0 giudiziale l\u2019avvocato deve ispirare la\npropria condotta all\u2019osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per\nquanto possibile, il rapporto di colleganza. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato deve rispettare la puntualit\u00e0 sia in sede di\nudienza che in ogni altra occasione di incontro con colleghi; la ripetuta\nviolazione del dovere costituisce illecito disciplinare. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. L\u2019avvocato deve opporsi alle istanze irrituali o\ningiustificate che, formulate nel processo dalle controparti, comportino\npregiudizio per la parte assistita. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. Il difensore nominato di fiducia deve comunicare\ntempestivamente al collega, gi\u00e0 nominato d\u2019ufficio, l\u2019incarico ricevuto e,\nsenza pregiudizio per il diritto di difesa, deve sollecitare la parte a\nprovvedere al pagamento di quanto dovuto al difensore d\u2019ufficio per l\u2019attivit\u00e0\nsvolta. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. L\u2019avvocato, nell\u2019interesse della parte assistita e nel\nrispetto della legge, collabora con i difensori delle altre parti, anche\nscambiando informazioni, atti e documenti. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6. L\u2019avvocato, nei casi di difesa congiunta, deve consultare\nil codifensore su ogni scelta processuale e informarlo del contenuto dei\ncolloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della\ndifesa. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">7. L\u2019avvocato deve comunicare al collega avversario\nl\u2019interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare\ninizio ad azioni giudiziarie. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">8. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 6 comporta\nl\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento. La violazione del\ndovere di cui al comma 7 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare\ndella censura. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 47 \u2013 Obbligo di dare istruzioni e informazioni al\ncollega <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato deve dare tempestive istruzioni al collega\ncorrispondente e questi, del pari, \u00e8 tenuto a dare al collega sollecite e\ndettagliate informazioni sull\u2019attivit\u00e0 svolta e da svolgere. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019elezione di domicilio presso un collega deve essergli\npreventivamente comunicata e da questi essere consentita. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. L\u2019avvocato corrispondente non deve definire direttamente\nuna controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha\naffidato l\u2019incarico. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. L\u2019avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve\nadoperarsi nel modo pi\u00f9 opportuno per la tutela degli interessi della parte,\ninformando non appena possibile il collega che gli ha affidato l\u2019incarico. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2 e 4 comporta\nl\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento. La violazione del\ndivieto di cui al comma 3 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare\ndella censura. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 48 \u2013 Divieto di produrre la corrispondenza\nscambiata con il collega <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato non deve produrre, riportare in atti\nprocessuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente\ntra colleghi qualificata come riservata, nonch\u00e9 quella contenente proposte\ntransattive e relative risposte. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato pu\u00f2 produrre la corrispondenza intercorsa tra\ncolleghi quando la stessa: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">b) assicuri l\u2019adempimento delle prestazioni richieste. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. L\u2019avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte\nassistita la corrispondenza riservata tra colleghi; pu\u00f2, qualora venga meno il\nmandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta\ntenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. L\u2019abuso della clausola di riservatezza costituisce\nautonomo illecito disciplinare. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta\nl\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 49 \u2013 Doveri del difensore <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato nominato difensore d\u2019ufficio deve comunicare\nalla parte assistita che ha facolt\u00e0 di scegliersi un difensore di fiducia e\ninformarla che anche il difensore d\u2019ufficio ha diritto ad essere retribuito. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato non deve assumere la difesa di pi\u00f9 indagati o\nimputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altro\nindagato o imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o\ncollegato. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. L\u2019avvocato indagato o imputato in un procedimento penale\nnon pu\u00f2 assumere o mantenere la difesa di altra parte nell\u2019ambito dello stesso\nprocedimento. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta\nl\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento. La violazione dei\ndivieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l\u2019applicazione della sanzione\ndisciplinare della sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da\nsei mesi a un anno. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 50 \u2013 Dovere di verit\u00e0 <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato non deve introdurre nel procedimento prove,\nelementi di prova o documenti che sappia essere falsi. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove,\nelementi di prova o documenti prodotti o provenienti dalla parte assistita che\nsappia o apprenda essere falsi. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. L\u2019avvocato che apprenda, anche successivamente,\ndell\u2019introduzione nel procedimento di prove, elementi di prova o documenti\nfalsi, provenienti dalla parte assistita, non pu\u00f2 utilizzarli o deve rinunciare\nal mandato <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. L\u2019avvocato non deve impegnare di fronte al giudice la\npropria parola sulla verit\u00e0 dei fatti esposti in giudizio. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. L\u2019avvocato, nel procedimento, non deve rendere false\ndichiarazioni sull\u2019esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta\nconoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un\nprovvedimento del magistrato. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6. L\u2019avvocato, nella presentazione di istanze o richieste\nriguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti gi\u00e0 ottenuti,\ncompresi quelli di rigetto. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">7. La violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5\ncomporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della sospensione\ndall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da uno a tre anni. La violazione del\ndovere di cui al comma 6 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare\ndell\u2019avvertimento. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 51 \u2013 La testimonianza dell\u2019avvocato <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal\ndeporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze\napprese nell\u2019esercizio della propria attivit\u00e0 professionale e ad essa inerenti.\n<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul\ncontenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonch\u00e9\nsul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Qualora l\u2019avvocato intenda presentarsi come testimone o\npersona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto,\ndeve rinunciarvi e non pu\u00f2 riassumerlo. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi\ncomporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 52 \u2013 Divieto di uso di espressioni offensive o\nsconvenienti <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato deve evitare espressioni offensive o\nsconvenienti negli scritti in giudizio e nell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0\nprofessionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. La ritorsione o la provocazione o la reciprocit\u00e0 delle\noffese non escludono la rilevanza disciplinare della condotta. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta\nl\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 53 \u2013 Rapporti con i magistrati <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. I rapporti con i magistrati devono essere improntati a\ndignit\u00e0 e a reciproco rispetto. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire\ncon il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega\navversario. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. L\u2019avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato\nonorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme\nsulle incompatibilit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. L\u2019avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia,\nfamiliarit\u00e0 o confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere favori e\npreferenze, n\u00e9 ostentare l\u2019esistenza di tali rapporti. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. L\u2019avvocato componente del Consiglio dell\u2019Ordine non deve\naccettare incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario, fatta\neccezione per le nomine a difensore d\u2019ufficio. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti\ncommi comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 54 \u2013 Rapporti con arbitri, conciliatori,\nmediatori, periti e consulenti tecnici <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. I divieti e doveri di cui all\u2019art. 53, commi 1, 2 e 4, si\napplicano anche ai rapporti dell\u2019avvocato con arbitri, conciliatori, mediatori,\nperiti, consulenti tecnici d\u2019ufficio e della controparte. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. La violazione dei divieti e doveri di cui al presente\narticolo comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 55 \u2013 Rapporti con i testimoni e persone informate\n<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone\ninformate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o\nsuggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Il difensore, nell\u2019ambito del procedimento penale, ha\nfacolt\u00e0 di procedere ad investigazioni difensive nei modi e termini previsti\ndalla legge e nel rispetto delle disposizioni che seguono e di quelle emanate\ndall\u2019Autorit\u00e0 Garante per la protezione dei dati personali. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Il difensore deve mantenere il segreto sugli atti delle\ninvestigazioni difensive e sul loro contenuto, finch\u00e9 non ne faccia uso nel\nprocedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell\u2019interesse della parte\nassistita. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. Nel caso in cui il difensore si avvalga di sostituti,\ncollaboratori, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, pu\u00f2\nfornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per\nl\u2019espletamento dell\u2019incarico, anche nella ipotesi di segretazione degli atti,\nimponendo il vincolo del segreto e l\u2019obbligo di comunicare esclusivamente a lui\ni risultati dell\u2019attivit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. Il difensore deve conservare scrupolosamente e\nriservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il\ntempo necessario o utile all\u2019esercizio della difesa. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6. Gli avvisi, che il difensore e gli altri soggetti\neventualmente da lui delegati sono tenuti a dare per legge alle persone\ninterpellate ai fini delle investigazioni, devono essere documentati per\niscritto. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">7. Il difensore e gli altri soggetti da lui eventualmente\ndelegati non devono corrispondere alle persone, interpellate ai fini delle\ninvestigazioni, compensi o indennit\u00e0 sotto qualsiasi forma, salva la facolt\u00e0 di\nprovvedere al rimborso delle sole spese documentate. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">8. Per conferire con la persona offesa dal reato, assumere\ninformazioni dalla stessa o richiedere dichiarazioni scritte, il difensore deve\nprocedere con invito scritto, previo avviso all\u2019eventuale difensore della\nstessa persona offesa, se conosciuto; in ogni caso nell\u2019invito \u00e8 indicata\nl\u2019opportunit\u00e0 che la persona provveda a consultare un difensore perch\u00e9\nintervenga all\u2019atto. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">9. Il difensore deve informare i prossimi congiunti della\npersona imputata o sottoposta ad indagini della facolt\u00e0 di astenersi dal\nrispondere, specificando che, qualora non intendano avvalersene, sono obbligati\na riferire la verit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">10. Il difensore deve documentare in forma integrale le\ninformazioni assunte; quando \u00e8 disposta la riproduzione, anche fonografica, le\ninformazioni possono essere documentate in forma riassuntiva. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">11. Il difensore non deve consegnare copia o estratto del\nverbale alla persona che ha reso informazioni, n\u00e9 al suo difensore. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">12. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta\nl\u2019applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall\u2019esercizio\ndell\u2019attivit\u00e0 professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri, dei\ndivieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 7\ncomporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della sospensione\ndall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da sei mesi a un anno. La violazione\ndei doveri, dei divieti, degli obblighi di legge e delle prescrizioni di cui ai\ncommi 5, 6, 8, 9, 10 e 11 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare\ndella censura. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 56 \u2013 Ascolto del minore <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato non pu\u00f2 procedere all\u2019ascolto di una persona\nminore di et\u00e0 senza il consenso degli esercenti la responsabilit\u00e0 genitoriale,\nsempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato del genitore, nelle controversie in materia\nfamiliare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con\ni figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. L\u2019avvocato difensore nel procedimento penale, per\nconferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle\ndichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la\nresponsabilit\u00e0 genitoriale, con indicazione della facolt\u00e0 di intervenire\nall\u2019atto, fatto salvo l\u2019obbligo della presenza dell\u2019esperto nei casi previsti\ndalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti\ncommi comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della sospensione\ndall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da sei mesi a un anno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 57 \u2013 Rapporti con organi di informazione e\nattivit\u00e0 di comunicazione <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte\nassistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attivit\u00e0 di\ncomunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine,\nspendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie\ncapacit\u00e0 professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze\nstampa. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato deve in ogni caso assicurare l\u2019anonimato dei\nminori. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. La violazione del divieto di cui al comma 1 e del dovere\ndi cui al comma 2 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della\nsospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da due a sei mesi. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 58 \u2013 Notifica in proprio <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Il compimento di abusi nell\u2019esercizio delle facolt\u00e0\npreviste dalla legge in materia di notificazione costituisce illecito\ndisciplinare. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Il comportamento di cui al comma precedente comporta\nl\u2019applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall\u2019esercizio\ndell\u2019attivit\u00e0 professionale da due a sei mesi. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 59 \u2013 Calendario del processo <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario del\nprocesso civile, ove determinato esclusivamente dal comportamento dilatorio\ndell\u2019avvocato, costituisce illecito disciplinare. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. La violazione del comma precedente comporta l\u2019applicazione\ndella sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 60 \u2013 Astensione dalle udienze <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato ha diritto di astenersi dal partecipare alle\nudienze e alle altre attivit\u00e0 giudiziarie quando l\u2019astensione sia proclamata\ndagli Organi forensi, ma deve attenersi alle disposizioni del codice di\nautoregolamentazione e alle norme vigenti. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire\nalla astensione deve informare con congruo anticipo gli altri difensori\ncostituiti. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. L\u2019avvocato non pu\u00f2 aderire o dissociarsi dalla proclamata\nastensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. L\u2019avvocato che aderisca all\u2019astensione non pu\u00f2\ndissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche\nattivit\u00e0 n\u00e9 pu\u00f2 aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari\nproprie attivit\u00e0 professionali. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. La violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta\nl\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento. La violazione dei\ndoveri di cui ai commi 3 e 4 comporta l\u2019applicazione della sanzione\ndisciplinare della censura. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 61 \u2013 Arbitrato <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve\nimprontare il proprio comportamento a probit\u00e0 e correttezza e vigilare che il\nprocedimento si svolga con imparzialit\u00e0 e indipendenza. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato non deve assumere la funzione di arbitro quando\nabbia in corso, o abbia avuto negli ultimi due anni, rapporti professionali con\nuna delle parti e, comunque, se ricorre una delle ipotesi di ricusazione degli\narbitri previste dal codice di rito. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. L\u2019avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro se una\ndelle parti del procedimento sia assistita, o sia stata assistita negli ultimi\ndue anni, da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che\neserciti negli stessi locali. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In ogni caso l\u2019avvocato deve comunicare per iscritto alle\nparti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che\npossano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle\nparti stesse all\u2019espletamento dell\u2019incarico. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. L\u2019avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi\nnel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta\ndalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di\nqualunque tipo. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. L\u2019avvocato nella veste di arbitro: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a) deve mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a\nconoscenza in ragione del procedimento arbitrale; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">b) non deve fornire notizie su questioni attinenti al\nprocedimento; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">c) non deve rendere nota la decisione prima che questa sia\nformalmente comunicata a tutte le parti. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6. L\u2019avvocato che ha svolto l\u2019incarico di arbitro non deve\nintrattenere rapporti professionali con una delle parti: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del\nprocedimento; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">b) se l\u2019oggetto dell\u2019attivit\u00e0 non sia diverso da quello del\nprocedimento stesso. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">7. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati\novvero che esercitino negli stessi locali. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">8. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1, 3,\n4, 5, 6 e 7 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della sospensione\ndall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da due a sei mesi. La violazione del\ndivieto di cui al comma 2 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare\ndella sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da sei mesi a un\nanno. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 62 \u2013 Mediazione <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato che svolga la funzione di mediatore deve\nrispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del\nregolamento dell\u2019organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime\nprevisioni non contrastino con quelle del presente codice. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in\ndifetto di adeguata competenza. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Non deve assumere la funzione di mediatore l\u2019avvocato: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni\nrapporti professionali con una delle parti; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita\nnegli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero\nche eserciti negli stessi locali. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In ogni caso costituisce condizione ostativa all\u2019assunzione\ndell\u2019incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricusazione\ndegli arbitri previste dal codice di rito. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. L\u2019avvocato che ha svolto l\u2019incarico di mediatore non deve\nintrattenere rapporti professionali con una delle parti: <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del\nprocedimento; <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">b) se l\u2019oggetto dell\u2019attivit\u00e0 non sia diverso da quello del\nprocedimento stesso. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il divieto si estende ai professionisti soci, associati\novvero che esercitino negli stessi locali. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. L\u2019avvocato non deve consentire che l\u2019organismo di\nmediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attivit\u00e0 presso il suo\nstudio o che quest\u2019ultimo abbia sede presso l\u2019organismo di mediazione. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1 e 2\ncomporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura; la\nviolazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta l\u2019applicazione della\nsanzione disciplinare della sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0\nprofessionale da due a sei mesi. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>TITOLO V RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 63 \u2013 Rapporti con i terzi <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato, anche al di fuori dell\u2019esercizio del suo\nministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non\ncompromettere la dignit\u00e0 della professione e l\u2019affidamento dei terzi. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato deve tenere un comportamento corretto e\nrispettoso nei confronti dei propri dipendenti, del personale giudiziario e di\ntutte le persone con le quali venga in contatto nell\u2019esercizio della\nprofessione. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi\ncomporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 64 \u2013 Obbligo di provvedere all\u2019adempimento di\nobbligazioni assunte nei confronti dei terzi <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei\nconfronti dei terzi. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019inadempimento ad obbligazioni estranee all\u2019esercizio\ndella professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per\nmodalit\u00e0 o gravit\u00e0, sia tale da compromettere la dignit\u00e0 della professione e\nl\u2019affidamento dei terzi. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi\ncomporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della sospensione\ndall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da due a sei mesi. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 65 \u2013 Minaccia di azioni alla controparte <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato pu\u00f2 intimare alla controparte particolari\nadempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce,\nquerele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma non\ndeve minacciare azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato che, prima di assumere iniziative, ritenga di\ninvitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, deve precisarle che\npu\u00f2 essere accompagnata da un legale di fiducia. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. L\u2019avvocato pu\u00f2 addebitare alla controparte competenze e\nspese per l\u2019attivit\u00e0 prestata in sede stragiudiziale, purch\u00e9 la richiesta di\npagamento sia fatta a favore del proprio cliente. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi\ncomporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 66 \u2013 Pluralit\u00e0 di azioni nei confronti della\ncontroparte <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato non deve aggravare con onerose o plurime\niniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ci\u00f2 non\ncorrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. La violazione del dovere di cui al precedente comma\ncomporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 67 \u2013 Richiesta di compenso professionale alla\ncontroparte <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato non deve richiedere alla controparte il\npagamento del proprio compenso professionale, salvo che ci\u00f2 sia oggetto di\nspecifica pattuizione e vi sia l\u2019accordo del proprio cliente, nonch\u00e9 in ogni\naltro caso previsto dalla legge. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato, nel caso di inadempimento del cliente, pu\u00f2\nchiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale a\nseguito di accordi, presi in qualsiasi forma, con i quali viene definito un\nprocedimento giudiziale o arbitrale. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta\nl\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 68 \u2013 Assunzione di incarichi contro una parte gi\u00e0\nassistita <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato pu\u00f2 assumere un incarico professionale contro\nuna parte gi\u00e0 assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla\ncessazione del rapporto professionale. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato non deve assumere un incarico professionale\ncontro una parte gi\u00e0 assistita quando l\u2019oggetto del nuovo incarico non sia\nestraneo a quello espletato in precedenza. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. In ogni caso, \u00e8 fatto divieto all\u2019avvocato di utilizzare\nnotizie acquisite in ragione del rapporto gi\u00e0 esaurito. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. L\u2019avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o\nconviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal\nprestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie\nsuccessive tra i medesimi. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. L\u2019avvocato che abbia assistito il minore in controversie\nfamiliari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di\nuno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e\nviceversa. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6. La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 4 comporta\nl\u2019applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall\u2019esercizio\ndell\u2019attivit\u00e0 professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e\ndivieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l\u2019applicazione della sanzione\ndisciplinare della sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da\nuno a tre anni. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>TITOLO VI RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI FORENSI <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 69 \u2013 Elezioni e rapporti con le Istituzioni\nforensi <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni\nforensi, deve adempiere l\u2019incarico con diligenza, indipendenza e imparzialit\u00e0. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato che partecipi, quale candidato o quale\nsostenitore di candidati, ad elezioni ad Organi rappresentativi dell\u2019Avvocatura\ndeve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative\nnon consone alla dignit\u00e0 delle funzioni. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. \u00c8 vietata ogni forma di iniziativa o propaganda elettorale\nnella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto \u00e8\nconsentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti\nle regole di svolgimento delle operazioni. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta\nl\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei\ndoveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta l\u2019applicazione della\nsanzione disciplinare dell\u2019avvertimento. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 70 \u2013 Rapporti con il Consiglio dell\u2019Ordine <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato, al momento dell\u2019iscrizione all\u2019albo, ha\nl\u2019obbligo di dichiarare l\u2019eventuale sussistenza di rapporti di parentela,\nconiugio, affinit\u00e0 e convivenza con magistrati, per i fini voluti dall\u2019ordinamento\ngiudiziario; tale obbligo sussiste anche con riferimento a sopravvenute\nvariazioni. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. L\u2019avvocato deve dare comunicazione scritta e immediata al\nConsiglio dell\u2019Ordine di appartenenza, e a quello eventualmente competente per\nterritorio, della costituzione di associazioni o societ\u00e0 professionali,\ndell\u2019apertura di studi principali, secondari e di recapiti professionali e dei\nsuccessivi eventi modificativi. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. L\u2019avvocato pu\u00f2 partecipare ad una sola associazione o\nsociet\u00e0 tra avvocati. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. L\u2019avvocato deve assolvere gli obblighi previdenziali e\nassicurativi previsti dalla legge, nonch\u00e8 quelli contributivi nei confronti\ndelle Istituzioni forensi. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">5. L\u2019avvocato deve comunicare al proprio Consiglio\ndell\u2019Ordine gli estremi delle polizze assicurative ed ogni loro successiva\nvariazione. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">6. L\u2019avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio\nNazionale Forense e del Consiglio dell\u2019Ordine di appartenenza concernenti gli\nobblighi e i programmi formativi. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">7. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6\ndel presente articolo comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare\ndell\u2019avvertimento; la violazione dei doveri di cui al comma 4 comporta\nl\u2019applicazione della sanzione disciplinare della censura. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 71 \u2013 Dovere di collaborazione <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L\u2019avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per\nl\u2019attuazione delle loro finalit\u00e0, osservando scrupolosamente il dovere di\nverit\u00e0; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi alla vita\nforense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o\ninterventi istituzionali. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Qualora le Istituzioni forensi richiedano all\u2019avvocato\nchiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a situazioni segnalate da\nterzi, tendenti ad ottenere notizie o adempimenti nell\u2019interesse degli stessi,\nla mancata sollecita risposta dell\u2019iscritto costituisce illecito disciplinare. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Nell&#8217;ambito di un procedimento disciplinare, o della fase\nad esso preliminare, la mancata sollecita risposta agli addebiti comunicatigli\ne la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituiscono autonomo\nillecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati\ndall&#8217;organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. La violazione dei doveri di cui al comma 1 comporta\nl\u2019applicazione della sanzione disciplinare dell\u2019avvertimento. La violazione dei\ndoveri di cui al comma 2 comporta l\u2019applicazione della sanzione disciplinare\ndella censura. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 72 \u2013 Esame di abilitazione <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1. L&#8217;avvocato che faccia pervenire, in qualsiasi modo, ad uno\no pi\u00f9 candidati, prima o durante la prova d\u2019esame, testi relativi al tema\nproposto \u00e8 punito con la sanzione disciplinare della sospensione dall\u2019esercizio\ndell\u2019attivit\u00e0 professionale da due a sei mesi. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">2. Qualora sia commissario di esame, la sanzione non pu\u00f2\nessere inferiore alla sospensione dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale da\nuno a tre anni. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. Il candidato che, nell&#8217;aula ove si svolge l&#8217;esame di\nabilitazione, riceva scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi\nmezzo, e non ne faccia immediata denuncia alla Commissione, \u00e8 punito con la\nsanzione disciplinare della censura. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>TITOLO VII DISPOSIZIONE FINALE <\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><em>Art. 73 &#8211; Entrata in vigore <\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il presente codice deontologico entra in vigore\ndecorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>CODICE DEONTOLOGICO FORENSE (approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014) SOMMARIO TITOLO I PRINCIPI GENERALI &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.3 Art. 1 \u2013 L\u2019avvocato &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..3 Art. 2 \u2013 Norme deontologiche e ambito di applicazione &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;3 Art. 3 \u2013 Attivit\u00e0 all\u2019estero e attivit\u00e0 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-116","page","type-page","status-publish","hentry"],"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.consigliodistrettuale.it\/ancona\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/116","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.consigliodistrettuale.it\/ancona\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.consigliodistrettuale.it\/ancona\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.consigliodistrettuale.it\/ancona\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.consigliodistrettuale.it\/ancona\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=116"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.consigliodistrettuale.it\/ancona\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/116\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":168,"href":"https:\/\/www.consigliodistrettuale.it\/ancona\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/116\/revisions\/168"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.consigliodistrettuale.it\/ancona\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=116"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}